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15 Aprile 2013

FIRMATO IL PROTOCOLLO SUL DISTACCO TEMPORANEO IN ITALIA DI LAVORATORI EDILI COMUNITARI

Firmato, il 9/4/2013, presso il Ministero del Lavoro, tra Ance, Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Aci – Cooperative di Produzione e Lavoro, Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si è stipulato il Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie.
Lo scopo del Protocollo è quello di evitare che il ricorso al distacco costituisca un modo per eludere e raggirare le norme in materia, fenomeno questo che determina irregolarità retributive e contributive per i lavoratori edili.

Pertanto, le parti firmatarie hanno stabilito quanto segue:
1) Le imprese distaccanti comunitarie dovranno provvedere all’iscrizione in Cassa Edile del personale distaccato laddove nel paese di origine non sia prevista una copertura analoga a quella prevista per i lavoratori nazionali.
2) In tal caso, alle Casse Edili, ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva, dovrà essere presentata la documentazione afferente il distacco stesso contenente, in particolare, il contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A1, copia delle buste paga emesse dall’impresa distaccante, nonché copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il lavoratore rimanga iscritto presso l’Ente assicuratore del paese d’origine, e il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia.
3) Le Direzioni Territoriali del Lavoro provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche presso le Casse Edili competenti circa l’iscrizione dei lavoratori distaccati, le quali ultime sono tenute a segnalare alle DTL eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano.
4) Le parti, in base al protocollo sottoscritto, si impegnano a promuovere un collegamento diretto tra DTL, Parti sociali, Casse Edili, Cpt e Scuole Edili per lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire non solo la regolarità del mercato, ma anche l’adeguamento dei livelli di formazione dei lavoratori distaccati nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza nei cantieri.
5) Il sistema di reciproca informativa tra le DTL, le Casse Edili, le Scuole edili e i Cpt sarà attuato anche con riguardo alle imprese straniere non comunitarie che operino in territorio italiano con distacco di personale ai sensi del D.Lgs. n. 72/2000.

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