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11 Luglio 2013

Per il commercialista “sindaco” attrazione fatale verso l’Irap.

Le somme incassate per l’attività a favore di società commerciali rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.

Se il “sindaco” di una società è dottore commercialista, i relativi compensi fanno comunque parte della base imponibile Irap, anche se per quell’attività non si avvale della struttura organizzativa dello studio professionale. Per effetto del principio di “attrazione”, sono redditi di lavoro autonomo.

In generale, le retribuzioni corrisposte a coloro che esercitano funzioni di amministratore, sindaco o revisore di società (associazioni, enti) sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, purché si tratti di proventi prestabiliti, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza l’utilizzo di una struttura organizzativa. Sulla base di questi presupposti, tali compensi, per il fisco, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La norma (articolo 50 del Tuir) contiene, però, alcune deroghe.

 

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