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15 Gennaio 2014

Lavoratori in trasferta o trasfertisti?

Ancora novità in materia di trasfertismo: con la sentenza n. 22796 del 7 ottobre 2013 la Corte di Cassazione delinea una nuova figura di lavoratore trasfertista guardando alle modalità di esercizio della prestazione lavorativa e non alla volontà manifestata dalle parti nella definizione delle modalità di espletamento del rapporto di lavoro liberamente instaurato.

Fino ad oggi, le caratteristiche principali del trasfertista erano individuate dalla circolare 326/E del dicembre 1997 nella mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, nello svolgimento di una attività lavorativa che richiedeva la continua mobilità e nella corresponsione di indennità o maggiorazioni di retribuzione in misura fissa senza considerare se il dipendente si era effettivamente recato in trasferta né il luogo della stessa.

Già con la sentenza 396 del 13 gennaio 2012 la Corte considerava trasfertisti anche tutti i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento di attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi anche se le indennità non venivano corrisposte con carattere di continuità ovvero nei giorni di assenza (per ferie, malattia,…).

 

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