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22 Gennaio 2014

Il visto per le imposte dirette

Premessa – L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Dato che la compensazione può essere effettuata a partire dal 1° gennaio rimangono dubbi circa l’obbligo di presentare la dichiarazione del redditi (munita di visto) prima della compensazione.

Legge di stabilità – La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti IVA.

Visto – In particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità 2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando cioè l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

 

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