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25 Febbraio 2014

Iva: “a tempo” le fatture su pc. Senza cartaceo, salta la detrazione.

Contabilità e registrazioni digitali hanno validità limitata. In caso di verifiche, solo la stampa fa fede. Se c’è eccedenza d’imposta, possibile, però, chiedere il rimborso.

La Cassazione, con la sentenza n. 3107 del 12 febbraio 2014, ha chiarito che, ai fini della detraibilità dell’Iva, non è sufficiente la registrazione delle fatture, seppur correttamente numerate, all’interno del computer aziendale, ma devono essere stampabili in qualsiasi momento in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il fatto
A seguito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società marchigiana, è emersa l’irregolare tenuta delle scritture contabili, per omessa fatturazione di somme relative all’attività svolta dall’azienda e per indebita detrazione Iva sugli acquisti, da cui, successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento, chiedendo anche il pagamento di sanzioni e interessi.

 

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