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12 Maggio 2015

Snc in liquidazione: cancellazione non equivale a dire estinzione

Legittima la notifica dell’accertamento a chi rappresenta la società, permanendo in capo a costui, per i rapporti non definiti, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale

La pronuncia 27189/2014 della Corte di cassazione pare porsi in contrasto con la sua più recente giurisprudenza, in quanto, con la sentenza 6 giugno 2012, n. 9110, si era affermato che dopo la cancellazione dal registro delle imprese – anche – di una società di persone, sono venuti meno il soggetto giuridico societario e la legittimazione (sostanziale e processuale) dei suoi organi rappresentativi, ossia i suoi amministratori o i liquidatori se nominati.
Da ciò viene desunto l’effetto dell’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società, perché la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, pur in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, si è trasmessa automaticamente ai soci, poiché l’estinzione ha determinato la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione.

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