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18 Aprile 2016

Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

Come previsto dalla legge di Stabilità 2016 il Canone Rai, a partire da quest’anno, sarà versato direttamente nella bolletta inerente l’utenza elettrica. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello tramite il quale è possibile effettuare l’autodichiarazione della mancanza dei requisiti per effettuare suddetta operazione.

Per l’utilizzo del modello sono previste le seguenti casistiche:

1) il contribuente non possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazione per cui risulta essere il soggetto titolare dell’utenza elettrica;

2) il contribuente non detiene un’ulteriore televisione in aggiunta a quella per la quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;

3) la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente, diverso dal dichiarante, del medesimo nucleo familiare anagrafico che di conseguenza già versa la tassa sulla tv;

4) quando vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva antecedente, quindi ad esempio, quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione della tv, l’utente nel corso dell’anno acquista un televisore, questa dichiarazione va presentata.

La legge definisce apparecchio televisivo, una televisione atta a ricevere il digitale terrestre o il segnale satellitare. Un pc o un altro monitor non fanno scattare l’obbligo del pagamento del canone solo nel caso in cui non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare.

IL MODELLO

Il modello di autocertificazione è composto da una sezione per l’inserimento dei dati anagrafici e da una sezione contenente la dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell’apparecchio tv; in questa seconda parte, il contribuente, è tenuto a compilare il quadro A o il quadro B del modello in base alla diversa tipologia dichiarativa.

 

Quadro A

Dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni nelle quali il dichiarante è titolare di un utenza elettrica.

 

Quadro B

Sezione riservata ai contribuenti possessori di un apparecchio televisivo il cui canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica.

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE

La presentazione della dichiarazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

1) per posta via raccomandata (Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino) entro il 30 aprile;

2) tramite modalità telematica sfruttando l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate mediante le credenziali Fisconline o Entratel entro il 10 maggio;

3) mediante intermediario entro il 30 aprile;

Se si presenta il modello in ritardo, la dichiarazione non verrà considerata valida e scatterà l’obbligo di effettuare il versamento del canone Rai a carico del contribuente (se entro il 30 giugno ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre).

Dal 2017 la dichiarazione sostitutiva andrà presentata dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio.

Il contribuente che attiva nel corso dell’anno una nuova utenza elettrica, è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese consecutivo a quello in cui viene attivata la fornitura.

 

MODELLO

ISTRUZIONI