News

19 Gennaio 2017

Novità fiscali 2017 – breve sintesi

Il 2017 sarà un anno ricco (purtroppo) di innumerevoli novità fiscali e (purtroppo) di nuovi adempimenti.

Entro il mese di febbraio dovrà essere presentata la dichiarazione Iva relativa all’anno 2016. In precedenza il termine di presentazione era il 30 settembre. Quest’anno quindi i termini saranno decisamente più risicati: per questo è FONDAMENTALE che TUTTI i documenti fiscali relativi all’anno 2016 siano consegnati allo studio entro e non oltre il 31/01/2017. Se i documenti dovessero essere consegnati oltre tale data, lo studio non potrà garantire il rispetto della scadenza, con eventuali aggravi di costi e sanzioni a carico del Cliente.

Con l’art. 4, c. 1, del D.L. 193/2016, è stata prevista sia l’abolizione del c.d. «spesometro annuale», sia l’introduzione di nuove comunicazioni trimestrali in materia di Iva («spesometro trimestrale»).
Dunque l’adempimento da annuale diventa trimestrale con la sola eccezione dell’anno 2017 in cui si prevede un invio unico per i primi 6 mesi (scadenza 25/7) e successivamente un invio ogni 3 mesi (scadenze 30/11 e 28/02/2018). Anche in questo caso sarà FONDAMENTALE la consegna tempestiva allo studio dei documenti fiscali onde evitare costi e sanzioni a carico del Cliente.

Oltre all’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, sussiste anche quello della comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

Anche in questo caso l’adempimento da annuale diventa trimestrale (31/05, 16/09, 30/11, 28/02).

Ed anche in questo caso sarà FONDAMENTALE la consegna tempestiva allo studio dei documenti fiscali.

L’Art. 1, c. 17–23, della legge di bilancio 2017, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017, rende operativo il regime di cassa per tutte le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata. Ciò significa che il reddito di impresa sarà costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa.

La norma dunque stabilisce che i soggetti che applicano il regime di cassa dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti ed incassati ed i costi sostenuti e pagati nonché, con apposita annotazione, le componenti positive e negative non iscritte in detti registri.

Pertanto non sarà più operativo il principio di “competenza” dei componenti positivi e negativi di reddito ma bensì si farà riferimento ai ricavi INCASSATI ed ai costi PAGATI. Saranno del tutto ininfluenti le rimanenze finali che quindi non potranno più essere contabilizzate.

Tutto ciò comporterà inevitabilmente un aumento dei costi e conseguentemente delle nostre tariffe. Ad oggi, non avendo a disposizione maggiori specifiche ministeriali, e sperando vivamente in una modifica delle norme in oggetto, non ci è possibile quantificare gli importi. Pertanto i nuovi adempimenti saranno quantificati in corso d’anno sulla base del carico di lavoro che questi comporteranno.

Questa è solo una breve sintesi delle innumerevoli novità per il 2017.

Lo studio resta a disposizione per maggiori chiarimenti.