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02 Marzo 2018

Novità Legge di Bilancio 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 è prevista l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene previsto l’abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Pertanto, dalla predetta data, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997.

Viene prevista, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabili in Italia, fatta eccezione quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.

Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PRESTAZIONI SUBAPPALTATORI

L’obbligo della fattura elettronica è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di appalto stipulato con la pubblica amministrazione.

In particolare, dalla data del 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. Inoltre, tali acquisti sono deducibili ai fini dell’imposte sui redditi e detraibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto solo se il pagamento è effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate legalmente emesse.

 

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

SUPERAMMORTAMENTO – IPERAMMORTAMENTO

Con alcune modifiche, sono state prorogate di un anno le agevolazioni ai fini delle imposte dirette per i soggetti titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi relative al Super e Iper ammortamento.

In particolare le stesse consistono:

Super-ammortamento

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e dei canoni leasing deducibili possono godere dell’agevolazione fiscale del maggior ammortamento sul costo di acquisto del 30 per cento (in luogo del 40 per cento previsto nel 2017) se effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sono esclusi:

  1. tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1, del D.p.r. 917/1986 (TUIR);
  2. i beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5 per cento;
  3. fabbricati e costruzioni;
  4. i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015.

Iper ammortamento

La norma si limita a prorogare al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019 l’agevolazione fiscale del 150 per cento, che rimane pertanto invariata, del maggior ammortamento del costo di acquisto degli investimenti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” così come individuati nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232. La proroga al 31 dicembre 2019 è ammessa a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


STERILIZZAZIONE ALIQUOTE IVA

Fin dal momento dello studio della c.d. manovra 2018, uno dei punti centrali è stato rappresentato dalla sterilizzazione delle clausole Iva nel 2018.

ATTENZIONE! L’aumento delle aliquote Iva viene comunque rinviata al 2019. Di seguito una tabella riassuntiva che mostra l’evoluzione delle previsioni di aumento delle aliquote Iva dalla Legge di Stabilità 2015 all’attuale manovra 2018:

Provvedimenti   IVA2018  2019 20202021
Legge di Stabilità 2015Aliquota IVA 10% + 1,5    + 0,5    + 1
Collegato Fiscale 2018 + 1,14    + 0,86    + 1
Legge di Bilancio 2018   –    + 1,5    + 1,5
Legge di Stabilità 2015Aliquota IVA 22% + 3    + 0,4    – 0,5    Fissata al 25%
Collegato Fiscale 2018 + 3    + 0,4    – 0,5    Fissata al 25%
Legge di Bilancio 2018   –    + 2,2    + 0,7     + 0,1

 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONI EDILI, ACQUISTO MOBILI, SISTEMAZIONE DEL VERDE

Risparmio energetico e ristrutturazioni edili

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. Medesima proroga anche per la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 

La detrazione in commento viene ridotta al 50% per i seguenti interventi di acquisto e posa in opera effettuati dal 01 gennaio 2018:

– finestre comprensive di infissi;

– schermature solari;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (regolamento delegato UE n.811/2013).

 

L’art. 1, c. 3 della manovra, prevede l’esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

Infine, la detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

Bonus mobili

Viene riproposto il c.d. bonus mobili previsto dal D.L. n. 63/2013 e prorogato per l’anno 2017 dalla scorsa Legge di Bilancio n. 232/2016. La Manovra proroga il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici correlato agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2017, e per le spese sostenute nel 2018 con un tetto massimo pari a 10.000 euro.

 

Bonus verde

Viene introdotta una detrazione Irpef del 36%, per le spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, relative ad interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
La detrazione è usufruibile in dieci quote annuali.

 

INCENTIVI ASSUNZIONE GIOVANI

Introdotto uno sgravio parziale nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privati, con esclusione di quelli dovuti all’INAIL per un periodo di 36 mesi ed entro il limite massimo di 3 mila euro annuali.

L’incentivo è strutturale in quanto non è prevista una scadenza e quindi le assunzioni effettuate dal 2018 in poi, in presenza dei requisiti e condizioni previste, consentiranno l’accesso al beneficio.

Tuttavia, la platea dei beneficiari appare limitata posto che tra le condizioni è previsto che il lavoratore assunto non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato.

L’agevolazione riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, con contratto stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 23/2015, di giovani che non abbiano compiuto i 30 anni e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, salvo eventuali contratti di apprendistato che non siano proseguiti in normali contratti a tempo indeterminato, intercorsi con datori di lavoro diversi da quello che procede all’assunzione agevolata.

Limitatamente al 2018, rientrano tra i soggetti che hanno diritto al beneficio coloro che non abbiano compiuto i 35 anni.

L’incentivo spetta anche nel caso di conversione di contratti da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché nell’ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato.

In entrambe le ipotesi non rileva la data di stipula del contratto originario ma quella in cui avviene la stabilizzazione definitiva del rapporto. Anche il requisito anagrafico va verificato alla data di conversione o prosecuzione.

La durata dell’agevolazione, invece, solo per le prosecuzioni dei contratti di apprendistato, ha una durata ridotta a dodici mesi e decorre dalla fine del regime contributivo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, che come è noto ha anch’esso una durata di 12 mesi.

Le agevolazioni non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e nel periodo di fruizione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Come si può notare, l’incentivo è una dote di cui è portatore il giovane che non sia mai stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.

Coerentemente, il legislatore ha previsto espressamente al comma 103 che, qualora il lavoratore sia stato assunto con le agevolazioni previste dal comma 100 ed il datore di lavoro non abbia fruito interamente del beneficio, un altro datore di lavoro potrà avere diritto al medesimo incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

In tal caso si applicano le condizioni previste con esclusione del requisito dell’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. Da un punto di vista operativo, tuttavia, occorrerà capire come un datore di lavoro potrà sapere se il lavoratore può consentire il godimento dell’agevolazione e quale sia la misura residua spettante.

Il comma 104 prevede che i datori di lavoro che assumono non debbono aver proceduto a licenziamenti di natura economica individuali o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione per la quale viene richiesta l’agevolazione nella stessa unità produttiva. Tale condizione non si applica all’ipotesi di prosecuzione dei contratti di apprendistato in ordinari contratti a tempo indeterminato.

Occorre inoltre prestare attenzione al periodo successivo a quello di assunzione in quanto l’agevolazione decade se nei sei mesi successivi il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. La revoca determina il recupero delle agevolazioni già usufruite ed è irrilevante per il diritto agli incentivi per eventuali altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore licenziato.

 

SOSPENSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO

Dopo gli interventi contenuti nel D.L. n. 50/2017 che ha introdotto nuovi controlli preventivi attraverso l’obbligo del visto di conformità nonché l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle deleghe che contengono crediti in compensazione, anche la legge di Bilancio 2018 inserisce nuovi paletti alle compensazioni al fine di prevenire fenomeni fraudolenti.

Questa volta viene introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere le deleghe di pagamento.

Si tratta di una procedura generalizzata concessa all’ufficio il quale avrà la possibilità di sospendere l’esecutività della delega di pagamento, per un periodo massimo di trenta giorni, al fine di effettuare controlli preventivi di legittimità del credito per il quale viene richiesta la compensazione con i debiti indicati nel modello F24.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

 

AUMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS 80 EURO”

Il “bonus 80 euro” riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Dal 1° gennaio 2018, con l’intervento della Legge di Bilancio 2018, fermo restando l’importo del credito pari a 960 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:

 

RedditoBonus
Minore o uguale a € 8.0000
Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600€ 960
Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600(26.600-reddito complessivo) /2000) x 960
Superiore a € 26.6000

 

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti.