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16 Maggio 2019

Decreto Crescita – D.L. 34 del 30 aprile 2019

Con il D.L. 34 del 30 aprile 2019 (c.d Decreto Crescita), sono state introdotte alcune novità legislative. Di seguito si sintetizzano le novità più rilevanti con riguardo alla normativa fiscale.

MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI
Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.

REVISIONE MINI-IRES
Viene integralmente riscritta, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è ridotta: – al’22,5% per il 2019; – al 21,5% per il 2020; – al 21% per il 2021 e – al 20,5% a decorrere dal 2022. Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono redditi di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria. Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef.

MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU (Articolo 3) DALLE IMPOSTE SUI REDDITI 
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap), nella seguente misura: – 2019 per il 50%; – 2020 e 2021 per il 60%; – dal 2022 per il 70%.

DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere “convertita” in un contributo di uguale ammontare da fruirsi come sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati. Lo stesso fruisce del rimborso in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio saranno individuate le modalità applicative.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolate con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge (es. regime forfettari per ricavi sino a € 65.000). Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l’attuazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI
Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 – 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto sul proprio sito internet.

CREDITO DI IMPOSTA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI
Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019. Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis. Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a: – tipologie di spese ammesse al beneficio; – procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; – elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta; – procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.