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14 Ottobre 2019

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate; per i contribuenti con volume d’affari superiore ai 400 mila euro le disposizioni sono già operative e si applicano dal 1° luglio 2019.

Le operazioni previste dall’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 sono:

1) le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) le prestazioni di trasporto di persone nonché’ di veicoli e bagagli al seguito;

4) le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società’ finanziarie o fiduciarie;

6) le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

6-bis) l’attività’ di organizzazione di escursioni, visite della città’, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;

6-quater) le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

 

L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, utilizzando strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Durante i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo dell’invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che le sanzioni previste per la mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri sono:

  • sanzione pari al 100% dell’imposta;
  • sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi e sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi.

Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell’area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata “Documento commerciale online” per la predisposizione dei documenti di vendita con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa.

Al termine dell’inserimento dei dati, la procedura genera in pdf il documento commerciale, assegnandogli un codice identificativo univoco: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest’ultimo, potrà essere inviato via e-mail o tramite altra modalità elettronica (SMS, WhatsApp, etc.).

 

Gli esoneri

Il MEF ha predisposto il DM 10 maggio 2019, dove sono state individuate dettagliatamente le operazioni per cui, nella fase di prima applicazione delle nuove regole, non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27 ottobre 2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici).

Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale.

Operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto IVA, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1 per cento del volume d’affari registrato nel 2018)

Operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Per quanto riguarda le operazioni esonerate, resta tuttavia in vigore l’obbligo di rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino, ed eventualmente la correlata annotazione sul registro dei corrispettivi, così come previsto dalla disciplina vigente.

 

Casi particolari

Annullamento di scontrini: la procedura telematica consente di annullare lo scontrino precedentemente emesso, anche in precedenti giornate, ricercandolo attraverso il relativo numero identificativo. Si consiglia di limitare gli annullamenti di documenti ai soli casi ritenuti inevitabili.

Registro dei corrispettivi: la nuova procedura di trasmissione telematica dei corrispettivi ha formalmente abrogato l’obbligo di tenuta del relativo registro. Tuttavia, è opportuno continuare con la compilazione dei dati giornalieri, in modo da avere la possibilità di controllo circa i dati trasmessi telematicamente e quelli di chiusura della giornata. Non solo: nei casi di ripartizione delle operazioni su più attività è fondamentale la compilazione per avere il rispettivo dettaglio.

Registro dei corrispettivi di emergenza: nel caso si presentasse un problema relativo al registratore telematico, suggeriamo a tutti i clienti di dotarsi di (o di mantenerne in utilizzo) un registro cartaceo dei corrispettivi d’emergenza.

Non è tuttavia ancora chiaro se tali corrispettivi debbano essere successivamente trasmessi telematicamente oppure no.

L’operazione fondamentale da eseguire, dopo aver chiesto l’intervento del tecnico, sarà invece accedere nel portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fatture e corrispettivi” e dichiarare che il Registratore Telematico (RT) è FUORI SERVIZIO.

La successiva riattivazione non richiede ulteriori procedure di segnalazione, essendo sufficiente riprendere con la normale attività.

Periodo di ferie e chiusura dell’esercizio: nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

 

Lo Studio rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti.