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07 Novembre 2019

Novità introdotte dal D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Collegato) – sintesi

Sintesi delle novità introdotte dal D.L.124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Collegato).

ACCOLLO DEBITI D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE (art.1)
Ai sensi dell’art. 8 co. 2 L. 212/2000, un contribuente può accollarsi il debito d’imposta di un altro soggetto, procedendo al pagamento secondo le disposizioni normative vigenti, non potendo però ricorrere alla compensazione con i propri crediti. Nell’eventualità in cui l’accollante compensi il debito accollato, il relativo versamento non si considera effettuato e trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. 471/1997. Inoltre, con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, all’accollante sono irrogate le sanzioni per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e per un importo superiore a quello spettante; mentre, l’accollato dovrà versare l’imposta, gli interessi e la sanzione del 30%. L’accollante risponde in solido per gli importi dovuti a titolo di interessi e imposta. Occorre attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per le modalità attuative della disposizione.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE (art.2)
Vengono aggiunti i commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo il divieto di compensare qualsiasi credito, a prescindere dalla tipologia (anche non inerenti all’attività) e dall’importo, per quei soggetti a cui è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell’art. 35, co. 15-bis, D.P.R. 633/1972, finché la partita Iva risulta cessata. Lo stesso divieto è posto per la compensazione del credito Iva per quei soggetti esclusi dalla banca dati Vies, fintanto che non vengano rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione. In caso di inosservanza della disposizione, la delega di pagamento è scartata.

COMPENSAZIONE, PER IMPORTI SUPERIORI A € 5.000 (art. 3)
Si prevede che, come già accade per i crediti Iva, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive, la compensazione potrà essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità. Il rinvio della compensazione, per la parte di credito che supera i 5.000 euro, fino ai 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, vale per l’anno 2020, quindi riguarderà i crediti che saranno indicati nelle dichiarazioni 2020, relative al 2019. Per le società che hanno l’esercizio a cavallo dell’anno, il rinvio della compensazione vale già per la dichiarazione dei redditi del periodo 2019/2020 (esempio: società con esercizio dal 01/07/2019 al 30/06/2020). È evidente il danno finanziario arrecato, soprattutto, alle piccole attività d’impresa e di lavoro autonomo, che dovranno attendere fino all’autunno di ogni anno per recuperare i crediti maturati nell’anno precedente e nel frattempo, dovranno versare l’IVA, l’Imu, i contributi previdenziali senza poterli compensare con i crediti.

CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI (Art.3, comma 4-8)
A partire dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020, si applica una sanzione di € 1.000 per ciascun F24 scartato a seguito del blocco delle compensazioni ai sensi dell’art. 37 co. 49-ter D.L. 223/2206, in quanto considerate indebite (art. 15, co. 2-ter, D.L. 471/1997). A tal proposito, è stato aggiunto il comma 49-quater, secondo cui, qualora in esito all’attività di controllo sulle compensazioni sospette i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di 30 giorni. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la nuova sanzione di € 1.000. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al pagamento della somma dovuta. La relativa cartella di pagamento al debitore è iscritta a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Occorre attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Infine, è previsto che l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’Inail definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti.

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE (Articolo 4, c.3 e 4)
Aggiungendo la lettera a-quinquies) al co. 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile è esteso alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Le novità non sono applicabili alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter ed alle Agenzie per il lavoro.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’UE.

NASCE IL SOSTITUTO DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA (Articolo 4)
Si introducono importanti novità che coinvolgono anche i sostituti d’imposta e istituiscono il sostituto del sostituto d’imposta negli appalti/subappalti di opere e servizi.
Queste sono le nuove regole delle ritenute e delle compensazioni negli appalti e subappalti (istituzione del sostituto del sostituto d’imposta) che saranno in vigore dal 01/01/2020, e sono subordinate a Decreti attuativi e all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea.
L’art. 4, recante ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, dispone, con decorrenza 1.1.2020 quanto segue:
– I sostituti d’imposta che affidano il compimento di un’opera o di un servizio (appaltanti o committenti) a un ‘impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilati (IRPEF e addizionali) trattenute, dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
– L’obbligo riguarda tutte le ritenute effettuate nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale dipendente impiegato nell’appalto;
– La provvista per il versamento è fornita dall’impresa appaltatrice affidataria (e subappaltatrice) con almeno 5 giorni lavorativi prima rispetto alla scadenza del versamento;
– Il committente effettua il versamento nei termini senza possibilità di compensazione per conto del soggetto che ha effettuato le ritenute, il cui codice fiscale andrà indicato nella delega Mod. F24;
– Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute a fornire (al committente) anche la seguente documentazione: elenco nominativo dei lavoratori identificati dal C.F. , impiegati nel mese precedente, il dettaglio delle ore prestate, l’ammontare delle retribuzione corrisposte, il dettaglio delle ritenute eseguite (si ritiene anche il dettaglio dei codici tributo delle somme anticipate dal datore di lavoro e che generano somme a credito da esporre nel Mod. F24, come per esempio le somme da esporre a credito nella delega di pagamento con i codici tributo 1655, 1627, 1631 ecc.), tutti i dati utili per la compilazione del Mod. F24 e i dati del bonifico effettuato al committente per la provvista;
– Se l’impresa appaltatrice ha già maturato corrispettivi può chiedere che le somme in questione vangano compensate con i citati corrispettivi;
– I committenti sono responsabili per la tempistica del versamento delle trattenute, entro i limiti delle somme ricevute a titolo di provvista;
– Alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici che non osservano le disposizioni sopra esposte, il committente sospende il pagamento dei corrispettivi vincolando le somme al pagamento delle ritenute (ne deve essere data comunicazione all’A.E. entro 90 giorni, la regolarizzazione entro il predetto termine può essere effettuata con ravvedimento operoso);
– Il committente, entro 5 giorni, effettua la comunicazione, all’impresa appaltatrice e subappaltatrice dell’avvenuto pagamento;
– Il versamento può continuare ad essere effettuato direttamente dalle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, previa comunicazione (con indicati e relativi requisiti – la modulistica sarà predisposta dall’A.E.) al committente (almeno 5 giorni lavorativi prima del termine di pagamento) a condizione che: risultino in attività da almeno 5 anni ovvero nei precedenti due anni hanno effettuato attività per importo superiore a due milioni di euro; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. La verifica va fatta con l’ultimo giorno del mese precedente la scadenza della comunicazione;
– Per le imprese destinatarie della presente disposizione è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui alla presente norma. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati
– Il mancato pagamento delle imposte fa scattare le sanzioni di cui all’art. 10-bis del D.lgs. 74/2000.
Trattasi di una disposizione che impegnerà in modo significativo le amministrazioni del personale, gli studi professionali e gli uffici delle associazioni datoriali che dovranno estrapolare dall’elaborazione degli stipendi delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) i dati necessari che dovranno essere comunicati ai committenti (si pensi a un’impresa di pulizie che occupa dipendenti, nel mese, presso più committenti).
Inoltre, dovrà essere chiarito in modo inequivocabile se vengono coinvolti anche i contratti di sub-fornitura.

ACQUISTO VEICOLI FISCALMENTE USATI (Articolo 9)
Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna. Introducendo il co. 9-bis all’art. 1, D.L. 262/2006, viene previsto che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 viene verificata dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, occorre attendere un provvedimento dell’Agenzia stessa. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i Trasporti.

FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI (Artt.14-15 e 17)
I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
È modificato anche il regime sanzionatorio degli omessi versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, prevedendo che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa del 30%, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Inoltre, viene esteso anche al periodo d’imposta 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica previsto per gli operatori sanitari e a decorrere dal 1° luglio 2020 gli invii dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata sono obbligatoriamente effettuati mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

UTILIZZO DEL CONTANTE (Articolo 18)
Il limite di € 3.000 fissato per l’utilizzo del contante è diminuito a € 2.000 per il periodo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e a € 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022; a tal fine, sono riparametrate anche le sanzioni applicabili.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (Articolo 19-20)
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita dei premi della lotteria è aumentata del doppio, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Inoltre, i premi attribuiti sono esclusi da imposizione Irpef.
L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Tuttavia, nel primo semestre di applicazione delle novità non si applicano le sanzioni agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI (Articolo 22)
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Occorre attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO (Articolo 23)
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

ROTTAMAZIONE-TER (Articolo 37)
I contribuenti che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «rottamazione-ter» entro il 30.4.2019 – ovvero che provengono dalla c.d. «rottamazione-bis» o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell’Italia Centrale – possono versare la prima o unica rata entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31.07.2019) al pari dei contribuenti che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31.07.2019.

REATI TRIBUTARI (Articolo 39)
Vengono innalzate le pene, nonché ridotte le soglie di rilevanza previste per i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000. Tra queste, la pena per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti passa da un minimo di quattro anni di reclusione a un massimo di otto (in luogo di un minimo di un anno e sei mesi e un massimo di sei anni). Per il medesimo reato è, inoltre, previsto che, se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100 mila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Sono estesi ai reati tributari più gravi istituti quali il sequestro e la confisca per sproporzione. Si introduce, ai fini del D. Lgs. 231/2001, il sistema della responsabilità degli enti da reato tributario.

ACCONTI RIDOTTI (art.58)
Si riduce al 50% in luogo del 60% (in base all’imposta calcolata per l’anno precedente) l’acconto di novembre (scadenza 30/11 che slitta a 02/12) ma solo per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), nonché i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari. Per gli stessi contribuenti che versano in unica rata al 30/11, l’acconto da versare è il 90%, anziché il 100%.
Per tutti gli altri contribuenti è confermato l’acconto di novembre nella misura del 60% di quanto dovuto sulla base della dichiarazione relativa all’anno precedente.
Si attendono chiarimenti per i forfetari.
A partire dal 2020 l’acconto sarà per tutti i contribuenti del 50% sia per la prima, sia per la seconda rata.

Tutte le disposizioni si applicano a partire dal 01/01/2020, ove non indicato diversamente.