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14 Gennaio 2020

Estratto di alcune novità in vigore dal 1° gennaio 2020

Stop all’aumento IVA per il 2020

Si conferma anche per il 2020 il livello in vigore nel 2019 per le aliquote ordinaria e ridotta.

Rivista poi la scaletta di aumenti a partire dal 2021.

In particolare, per il 2020:

  • l’aliquota IVA ridotta rimane fissata al 10 per cento;
  • l’aliquota IVA ordinaria rimane fissata al 22 per cento;

per gli anni successivi:

  • l’IVA al 10 per cento passa al 12 per cento a decorrere dal 2021;
  • l’IVA ordinaria passa al 25 per cento nel 2021 e al 26,5 a decorrere dal 2022.

 

Aliquota cedolare secca per le locazioni “concordate”

Diventa strutturale l’aliquota della cedolare secca ridotta al 10% per le locazioni a canone concordato per i comuni ad alta densità abitativa. Viene resa permanente la riduzione dal 15 al 10 per cento dell’aliquota da applicare ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ai quali si applicano i canoni fissati sulla base degli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini.

 

Sconto al posto dell’ecobonus per i lavori condominiali

I condomini potranno approfittare dello sconto in fattura al posto dell’ecobonus per tutti i lavori di risparmio energetico di importo elevato e caratteristiche specifiche. La norma interviene infatti per rendere applicabile il meccanismo, originariamente previsto dal Decreto Crescita per tutte le tipologie di ecobonus, solo ai lavori sulle parti comuni di edifici condominiali che rientrano nel campo delle ristrutturazioni importanti di primo livello, ossia:

  • interventi che oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;
  • con un importo dei lavori pari o superiore ai 200.000 euro.

A fronte di questi interventi il condominio può optare, al posto della detrazione che spetta in questi casi, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. La somma verrà rimborsata al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti annuali di importo del credito stesso.

 

Credito d’imposta monitoraggio sicurezza statica

Arriva una nuova agevolazione fiscale destinata ad incrementare il livello di sicurezza degli immobili. La norma prevede infatti un credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Il credito destinato a tutti i contribuenti, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Le norme di attuazione sono demandate ad un decreto del MEF da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Proroga ecobonus, detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili

Ancora un anno per le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia con aliquota al 50% e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La norma modifica per questo gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Viene riordinata anche la materia prevedendo come aliquota di base quella del 65% che torna nuovamente anche per gli infissi e le schermature solari.

 

Ecobonus

Prorogata al 31 dicembre 2020 l’aliquota del 65% per l’ecobonus (altrimenti destinato a ridursi al 55%) per spese quali: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A; interventi sulle strutture verticali e orizzontali; sostituzione di infissi; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; posa in opera delle schermature solari.

Prorogata inoltre al 2020 la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Interventi di ristrutturazione edilizia

Viene modificato l’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogando al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, ossia: manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale); ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali; eliminazione delle barriere architettoniche; prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; adozione di misure antisismiche; bonifica dall’amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

In parallelo è prorogata al 2020 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è riconosciuta a fronte di interventi di ristrutturazione avviati a partire dal 1° gennaio 2019 o nel 2020.

 

Bonus facciate

Detrazione del 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti di risparmio energetico e trasmittanza termica. Quando vengono effettuati questi lavori è previsto l’obbligo di invio della documentazione all’ENEA e la possibilità per lo stesso ente di effettuare controlli anche in loco sul raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere la detrazione.

In ogni caso sono ammessi a godere del bonus facciate solo gli interventi sulle strutture opache (mura), balconi e fregi ornamentali. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e si applicano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF per ristrutturazione (regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41) in materia di modalità dei pagamenti, attribuzione della spesa ecc.

 

Unificazione IMU TASI

Addio alla TASI dal prossimo anno ma senza nessun vantaggio economico per i contribuenti chiamati a pagare l’imposta municipale sulla casa. Accanto alla soppressione del tributo, arriva infatti l’aumento di un punto delle aliquote del l’IMU affinché la scomparsa della TASI sia a costo zero per le casse comunali. Con l’occasione della “riforma” arrivano però una serie di importanti chiarimenti sull’applicazione dell’imposta e sparisce l’esenzione per i pensionati all’estero. Chiarimenti anche per quel che riguarda le case assegnate dal giudice all’ex coniuge.

 

Più tempo per le domande al Fondo indennizzo risparmiatori

Ritocchi per il FIR, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di Bilancio 2018, per il rimborso dei risparmiatori truffati dalle banche in liquidazione coatta amministrativa dal 16 novembre 2015 fino al 1° gennaio 2018. Le norme sono state aggiornate dalla legge di Bilancio 2019 e dal decreto Crescita. Prorogato il termine per la presentazione delle domande dal 18 febbraio al 18 aprile 2020.

 

Premio in denaro per le spese pagate con carte e bancomat

Arriva il rimborso per le spese effettuate con strumenti elettronici, con l’obbiettivo di ridurre l’uso del contante. Il rimborso in denaro spetterà per le spese effettuate dalle persone fisiche maggiorenni residenti che effettuano abitualmente – al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione – acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità di attuazione delle norme e i criteri per ottenere il rimborso saranno individuati da un decreto del MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2020.

 

Detrazione per studi musicali per i contribuenti a basso reddito

Sconto IRPEF del 19 per cento per l’iscrizione dei figli minorenni a corsi di musica, compresi quelli delle bande. La norma aggiunge infatti un comma all’art. 15 del TUIR per riconoscere la detrazione del 19 per cento per le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione nonché a cori e bande.

 

Bonus cultura diciottenni

Rifinanziata per il 2020 la card per i 18enni, ossia per giovani nati nel 2002. La carta è assegnata nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro. La Card consente di acquistare biglietti per teatro, cinema, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica, video, ticket per musei, mostre, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro, lingue. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini dell’ISEE. L’importo della card sarà definito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto interministeriale.

 

Tetto più elevato per la detrazione delle spese veterinarie

Aumenta a 500 euro il tetto di spesa sul quale è ammessa la detrazione per le spese veterinarie. L’importo precedente era fissato a 387 euro. Resta la franchigia di 129 euro.

 

Riduzione detrazioni IRPEF per redditi oltre i 120.000 euro

Meno oneri detraibili al 19 per cento per i redditi oltre 120.000 euro, e azzeramento delle voci dai 240.000 euro in su, con l’eccezione delle spese sanitarie e per i mutui. La norma modifica l’art. 15 del TUIR aggiungendo un nuovo comma 3-bis in base al quale la detrazione per oneri:

  • spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro;
  • non spetta per redditi superiori a 240.000 euro.

Il reddito complessivo è sempre calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

Tracciabilità delle spese detraibili

Accanto alla riduzione della detraibilità delle spese in base al reddito arriva poi l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per tutte le voci, tranne che per le spese sanitarie in farmacia. Il nuovo obbligo riguarda tutti gli oneri detraibili al 19 per cento per i quali l’agevolazione è ammessa a patto che le spese siano sostenute con assegni, bonifici, bancomat o carte di credito. L’obbligo riguarda anche le spese per le badanti. Restano escluse solo le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e quelle per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

 

Fringe benefit auto aziendali

Rimodulata la percentuale di tassazione sui redditi di lavoro dipendente per i veicoli aziendali, che viene ora differenziata in ragione dei valori di emissione di anidride carbonica così da penalizzare i veicoli più inquinanti.

Con le nuove norme che si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per i veicoli concessi in uso promiscuo, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente viene assunto:

  • il 25 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro;
  • il 30 per cento dell’importo per i veicoli con emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro;
  • il 40 per cento in caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, e il 50 per cento per l’anno 2021
  • il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021 in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro.

Confermata invece l’attuale disciplina fiscale per i veicoli concessi in uso promiscuo per i contratti stipulati entro il 30 giugno.

 

Analisi di rischio evasione

Potenziata l’attività dei controlli preventivi antievasione. Ridotto il perimetro della privacy per le attività delle Entrate e della Guardia di finanza. Con l’intervento sul Codice della protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), sono incluse le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell’interessato che non si potrà quindi opporre all’utilizzo dei dati.

Via libera poi alle attività di analisi del rischio di evasione effettuate dalle Entrate e dalla Guardia di finanza incrociando in maniera anonima le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuto presso l’anagrafe tributaria, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

Le analisi saranno fatte previa “pseudonimizzazione” dei dati personali, una procedura che prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo tale che questi non possano essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive. Quindi in sostanza si potrà procedere a controlli mirati quando dall’analisi dei dati in forma anonima, ad esempio sui conti bancari identificati solo con il numero del rapporto, verranno evidenziati movimenti anomali. Sarà comunque un decreto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate, a definire, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, i diritti da limitare in materia di privacy.

In ogni caso questa nuova procedura di controllo dovrà essere preceduta da una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati.

 

Revisione del regime forfettario

Cancellato il regime forfettario per i ricavi tra i 65.000 e i 100.000 previsto dalla legge di bilancio 2019.

La norma sostituisce il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). In base al nuovo testo, resta fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato ma vengono introdotte le seguenti condizioni:

  • il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superiore ai 20.000 euro;
  • il limite dei 30.000 euro in caso di percepimento di reddito da lavoro dipendente (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) o da pensione.

 

Regime premiale per le fatture elettroniche per i forfettari

Introdotto un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica, non obbligatoria per chi è nel regime forfettario. Secondo le nuove norme per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a quattro anni (rispetto ai vigenti cinque).

Infine si stabilisce che si tiene conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria legati al possesso di requisiti reddituali.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Riapertura della rivalutazione di terreni, partecipazioni a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente partecipazioni e terreni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2020 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.

 

  1. Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
  2. Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto.

Il termine per la perizia è il 30 giugno 2020.

L’imposta sostitutiva viene stabilita per entrambe nella misura dell’11% (nel 2019 era l’11% per le partecipazioni e 10% per i terreni)

Il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

 

 

Aumento dell’imposta sostitutiva per le vendite infraquinquennali di immobili

Passa dal 20 al 26 per cento l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. L’imposta si applica al momento del rogito.

 

Deducibilità IMU dal reddito d’impresa

Per il 2019 la deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali resta fissata al 50 per cento. Questa aliquota è applicabile anche con riferimento all’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, e all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

A partire dal 2022, poi per gli immobili strumentali scatterà la totale deducibilità delle imposte comunali sugli immobili dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021.

 

Contributi all’autotrasporto di persone per rottamazione veicoli inquinanti

Arrivano altri 3 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione di contributi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti delle imprese di trasporto. I contributi sono destinati a finanziare, per il periodo gennaio-settembre 2020, la rottamazione dei veicoli fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 (con più di otto posti a sedere), e l’acquisto (anche in leasing) di autoveicoli a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) oppure a benzina ma di categoria euro VI. I contributi variano da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro in ragione della categoria del nuovo veicolo e non sono cumulabili con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento. Con un decreto del MEF, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione, e l’entità del contributo massimo. In ogni caso i criteri di valutazione delle domande dovranno assicurare la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Cambia la disciplina di sostegno alle imprese che investono in beni strumentali e si allarga anche ai professionisti. Le disposizioni introducono un nuovo credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, con aliquota differenziata secondo la tipologia. Previsto anche un regime transitorio per evitare la sovrapposizione della nuova agevolazione con gli investimenti effettuati nel 2020 per i quali è possibile godere delle precedenti disposizioni in materia di superammortamento e iperammortamento, ossia della maggiorazione ai fini fiscali per il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi in generale (superammortamento) e di quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0 (iperammortamento) introdotta dalla legge 205/2017.

 

Arco temporale e beneficiari

Il credito d’imposta introdotto con le nuove norme è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 in caso di pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento entro il 31 dicembre. Possono accedere agli incentivi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono però escluse dall’agevolazione:

  • le imprese in stato di crisi, ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 9, comma 2, del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231).

 

La concessione del credito è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto degli obblighi contributivi.

Possono beneficiare delle agevolazioni anche gli esercenti arti e professioni con le stesse condizioni e gli stessi limiti.

 

Investimenti e ammontare del bonus

I beni ammessi all’agevolazione sono quelli nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, e i software contenuti nell’ allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Confermate le esclusioni previste dalla normativa precedente per veicoli e altri mezzi di trasporto, fabbricati costruzioni; beni di cui all’allegato 3 alla legge 208/2015; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Come di consueto per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

In particolare:

  • per gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:
  • 40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20 per cento per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

 

  • per gli investimenti in beni strumentali diversi:
  • 6 per cento nel limite massimo di 2 milioni di euro;

 

  • per gli investimenti in software compresi nell’allegato B alla legge di bilancio 2017:
  • 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro.

 

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dall’anno successivo all’acquisto o all’interconnessione con il sistema aziendale:

  • in cinque quote annuali di pari importo per i beni materiali;
  • in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti in software.

 

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni acquistati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile utilizzarlo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non si applicano i limiti generali (700.000 euro, art. 1, comma 53, legge244/2007 e i limiti speciali di utilizzo (250.000 euro, art. 34 legge 338/2000). Inoltre il credito non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.

Al fine dei controlli sul diritto all’agevolazione fiscale le imprese e i professionisti interessati debbono conservare:

 

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni che devono contenere l’espresso riferimento alle nuove disposizioni di legge sul credito d’imposta;

 

  • per i beni relativi a Industria 4.0 una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi degli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente un’autocertificazione del legale rappresentante.

 

In caso di vendita dei beni acquisti con le agevolazioni

La norma disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati riproponendo le norme previste in materia di super e iper ammortamento contenute nell’art.1, commi 35 e 36, della legge205/2017. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ammessi comunque gli investimenti sostitutivi, per cui il beneficio non si perde se nel medesimo periodo d’imposta della vendita l’impresa:

  • sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

 

Coordinamento con le norme su super e iper ammortamento

La norma definisce infine il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione con le agevolazioni fiscali per gli stessi beni. In dettaglio il nuovo credito d’imposta non si applica agli investimenti in beni per i quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni continuano ad applicarsi le norme in materia di super o iper ammortamento.

 

Estromissione beni immobili strumentali

Torna la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva dell’8 per cento per l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti dal patrimonio dell’impresa.

Vengono riproposte per questo le norme della legge finanziaria per il 2016 (legge 208/2015), per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019. In particolare, il comma prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, realizzate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

Gli immobili interessati, come chiarito dalle Entrate, sono quelli indicati nell’art. 43, comma 2, del TUIR, ossia gli immobili:

  • strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

L’estromissione ha valore dal 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate con scadenza, rispettivamente, il 30 novembre 2020 (60 per cento dell’imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40 per cento).

 

Rivalutazione dei beni d’impresa

Riapertura dei termini anche per la rivalutazione dei beni d’impresa.

La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, e va eseguita nell’esercizio per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Le imposte sostitutive applicabili sono pari rispettivamente a:

  • 12 per cento per i beni ammortizzabili (invece della precedente 16%)
  • 10 per cento per i beni non ammortizzabili (invece della precedente 12%)

per il maggior valore attribuito, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per l’affrancamento della riserva in sospensione di imposta la misura della sostitutiva resta al 10%.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

L’imposta può essere versata anche a rate, con un numero massimo di sei. Il versamento di ciascuna rata va fatto entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi. Il numero massimo delle rate è pari a tre per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, o sei per importi superiori. Ammessa la possibilità di compensazione. Sono applicabili norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione.

Le disposizioni sul riallineamento dei beni si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali. In questo caso per l’importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta che può essere affrancata versando l’imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.