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11 Aprile 2024

Regime Forfettario: tanti vantaggi, ma anche importanti obblighi da non dimenticare

Che cos’è il Regime Forfettario?

E’ un regime fiscale agevolato fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato applicando, per ciascuna attività, un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa).
Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale pari al 15%, salvo riduzione dell’aliquota al 5% per inizio attività, se rispettate determinate condizioni.

I vantaggi:

1. Esonero, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

2. Esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

3. Riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 127/2015 se viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro (risposta interpello Agenzia Entrate 11.5.2021 n. 331).
L’emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l’applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all’istituto del ravvedimento per sanare la violazione.

 

Quali sono invece gli obblighi?

1. Conservazione digitale elettronica decennale, dall’1.01.2024, dei documenti fiscali: sia fatture emesse che fatture ricevute;

2. Assolvimento dell’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture emesse, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72), mendiante vesamento trimestrale con Modello F24;

3. I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) (circ. Agenzia delle Entrate 26/2022) – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ossia data fattura;

4. Assolvimento dell’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali il contribuente forfettario assume la qualifica di debitore d’imposta.

Si integra la fattura ricevuta o viene emessa autofattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e si versa quest’ultima entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ossia data fattura.

Nello specifico, occorre assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:
• Acquisti intracomunitari di beni e servizi – integrazione della fattura ricevuta;
• Acquisti Extra-UE di beni e servizi – emissione di autofattura;
• Operazioni effettuate nel territorio dello Stato per le quali il contribuente forfettario risulta debito dell’imposta – c.d. reverse charge interno – a titolo esemplificativo (non esaustivo) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione/manutenzione di impianti idraulici ed elettrici e di completamento relative a edifici;

5. Obblighi informativi relativamente all’attività svolta: compilazione del quadro RS del Modello Redditi.

Tali obblighi informativi si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’attività nei righi:

• RS371, RS372, RS373: per espressa previsione dell’art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti forfettari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, pur restando obbligati ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

• RS375 – RS378 per le imprese, dati ralativi a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, costo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione;

• RS381 per i professionisti, dati relativi a spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).
In un’ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi (art. 6-bis del DL 34/2019).

6. Monitoraggio degli incassi nel corso del periodo d’imposta: uno dei requisiti di permanenza nel regime forfettario è il conseguimento di ricavi o la percezione di compensi, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro; durante il corso del periodo d’imposta è fondamentale esser certi di non superare tale soglia, pena la decadenza dal regime agevolato a partire dal periodo d’imposta successivo.
La fuoriuscita dal regime è immediata nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest’ultimo caso, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l’annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime (circ. Agenzia Entrate 32/2023).
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.
Quindi, superata la soglia degli 85.000 euro, ma non eccedendo quella dei 100.000 euro si decade dal regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo.

7. Monitoraggio delle spese per:
• lavoro accessorio;
• lavoro dipendente;
• compensi erogati a collaboratori.

Non possono eccedere i 20.000 euro lordi annui, pena la decadenza dal regime forfettario.

8. Monitoraggio dell’andamento economico dell’attività d’impresa o di arti e professioni: il regime forfettario, come detto, si caratterizza per la determinazione del reddito mediante applicazione, per ciascuna attività, di un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Non sempre “i costi forfettariamente riconosciuti” sono allineati con i costi effettivamente sostenuti dal contribuente; pertanto, il Consulente, ha il compito di valutare la convenienza del regime anche in termini di corrispondenza fra “costi forfettari” e costi effettivi, valutando un eventuale passaggio al regime ordinario di tassazione (IRPEF, addizionali regionale e comunale).

9. I soggetti in regime forfettario sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale alle Gestioni Commercianti, Artigiani e Separata INPS o Casse Professionali private; inoltre in caso di svolgimento di attività d’impresa i contribuenti forfettari sono tenute al versamento del premio INAIL.

In conclusione, si vuole sottolineare come il regime forfettario, pur essendo definito “regime minore”, si distingua in verità per una serie di attività, legate agli adempimenti obbligatori ed al monitoraggio, di impegno pari, se non maggiore, rispetto al regime fiscale ordinario.

Minore non fa rima con semplice.