Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, effettuati in:
Sono, inoltre, agevolabili:
Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili, permangono per la misura Transizione 5.0 le medesime esclusioni previste nell’ambito dell’agevolazione Transizione 4.0, secondo cui non risultano ammissibili:
Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023, o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Il progetto di innovazione si intende completato:
Chi può accedere all’agevolazione?
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa, alle imprese e alle società di servizi energetici, certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale e che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore, e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Qual è la procedura per accedere all’agevolazione?
L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 collegandosi esclusivamente tramite SPID.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:
1 – Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
– il soggetto beneficiario;
– il progetto di innovazione;
– gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
– l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
– l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.
Si precisa che è necessario allegare, tra l’altro, la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
2 – Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva.
3 – Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
4 – Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
5 – Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR.
6 – Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Per approfondire le modalità di acceso, compilazione ed invio della documentazione è disponibile la Guida all’utilizzo del Portale Transizione 5.0.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”; è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.
Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
Nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale rappresentante relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0, ma intendesse usufruire, in luogo di tale agevolazione, del credito d’imposta Transizione 5.0, non è richiesto il rilascio di un nuova specifica attestazione.
A quanto ammonta il credito d’imposta?
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi energetici, secondo il seguente schema.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
La legge di bilancio 2025 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.
Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
M.C.