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07 Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026

 

 

Di seguito proponiamo una panoramica delle più rilevanti disposizioni di interesse fiscale.

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 3 e 4)

La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sul reddito delle persone fisiche sarà determinata applicando le seguenti aliquote:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro.
  • 33% per lo scaglione di reddito compreso tra 28.001 e 50.000 euro.
  • 43% per la quota di reddito eccedente la soglia dei 50.000 euro.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)

Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

  • 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
  • 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile
  • 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (comma 14)

È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (comma 17)

Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (commi 18-21)

È previsto anche per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di bilancio 2025, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d’imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)

Viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l’anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).

Tipologia Bonus Abitazione PrincipaleSeconde Case / AltriMassimale di SpesaRipartizione
Ristrutturazione50%36%96.000 € per unità10 anni
Ecobonus50%36%Variabile per tipo lavoro10 anni
Sismabonus50%36%96.000 € per unità10 anni
Bonus Mobili50%50%5.000 € per unità10 anni

 

Condizioni di accesso al regime forfetario (comma 27)

È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all’8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42 e 43)

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

– derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni

– realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Commi 82-101)

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto.

Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (commi 102-110)

È attribuita alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali, con esclusione dell’Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione (commi 111-115)

Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione Iva, l’Agenzia delle entrate possa procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. In sintesi, se emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta con interessi e sanzioni. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.

Compensazione orizzontale (comma 116)

Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 e l’articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (commi 117-118)

In attuazione della “Riforma dell’amministrazione fiscale” del Pnrr, sono messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione i dati relativi dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all’agente della riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l’avvio di procedure esecutive presso terzi.

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (commi 126-128)

Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (comma 129)

Vengono parificate le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per mille litri. Sono esclusi dall’aumento dell’accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli, per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A n. 5 e 9 del testo unico di cui al Dlgs n. 504/1995).

Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (commi 140-142)

Vengono inclusi nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati. Si tratta di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. L’estensione della ritenuta opererà dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)

Viene aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18 al 21 per cento.

Fiscalità della previdenza complementare (commi 201-202)

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste, è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Modifica anche all’applicazione delle disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)

Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell’ammortamento (cosiddetto “iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV –Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” – e V – Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef (commi 649-651)

Viene estesa, fino all’anno 2028, la possibilità, per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche (comma 725)

È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l’attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)

La legge di bilancio 2026 interviene con una disposizione di interpretazione autentica sull’esenzione Imu sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019).

Lo Studio è a disposizioni per eventuali chiarimenti.