Legge di bilancio 2026

 

 

Di seguito proponiamo una panoramica delle più rilevanti disposizioni di interesse fiscale.

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 3 e 4)

La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sul reddito delle persone fisiche sarà determinata applicando le seguenti aliquote:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro.
  • 33% per lo scaglione di reddito compreso tra 28.001 e 50.000 euro.
  • 43% per la quota di reddito eccedente la soglia dei 50.000 euro.

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)

Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

  • 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
  • 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile
  • 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro. Questa disposizione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (comma 14)

È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (comma 17)

Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (commi 18-21)

È previsto anche per il periodo 1° gennaio- 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale, non imponibile, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro notturno o straordinario effettuate nei giorni festivi dai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. L’agevolazione spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2025. Analogamente alla misura prevista nella legge di bilancio 2025, il sostituto d’imposta riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025. Per effetto di tale erogazione il sostituto d’imposta matura un credito che può utilizzare in compensazione.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)

Viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l’anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).

Tipologia Bonus Abitazione PrincipaleSeconde Case / AltriMassimale di SpesaRipartizione
Ristrutturazione50%36%96.000 € per unità10 anni
Ecobonus50%36%Variabile per tipo lavoro10 anni
Sismabonus50%36%96.000 € per unità10 anni
Bonus Mobili50%50%5.000 € per unità10 anni

 

Condizioni di accesso al regime forfetario (comma 27)

È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione). Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all’8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali (commi 42 e 43)

È ridefinita la regola di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con una riscrittura dell’articolo 86 comma 4 del Tuir, la possibilità di rateizzare in 5 quote annuali viene limitata solo alle plusvalenze:

– derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni

– realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni.

Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime di participation exemption (Pex), devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Commi 82-101)

Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto.

Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali (commi 102-110)

È attribuita alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali, con esclusione dell’Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Liquidazione Iva in caso di omessa dichiarazione (commi 111-115)

Viene previsto che, in caso di omessa dichiarazione Iva, l’Agenzia delle entrate possa procedere alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. In sintesi, se emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi sessanta giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta con interessi e sanzioni. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta.

Compensazione orizzontale (comma 116)

Viene ridotto, da 100 mila a 50 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo sopra il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006 e l’articolo 5, comma 7, del nuovo testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione (commi 117-118)

In attuazione della “Riforma dell’amministrazione fiscale” del Pnrr, sono messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione i dati relativi dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all’agente della riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l’avvio di procedure esecutive presso terzi.

Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni (commi 126-128)

Viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di modico valore (ossia non superiore a 150 euro), riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante (comma 129)

Vengono parificate le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per mille litri. Sono esclusi dall’aumento dell’accisa i carburanti utilizzati a scopi agricoli, per i macchinari o i motori fissi usati in stabilimenti industriali o per le macchine per la movimentazione delle merci nei porti (Tabella A n. 5 e 9 del testo unico di cui al Dlgs n. 504/1995).

Estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale (commi 140-142)

Vengono inclusi nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari alcuni soggetti in precedenza esentati. Si tratta di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. L’estensione della ritenuta opererà dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)

Viene aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18 al 21 per cento.

Fiscalità della previdenza complementare (commi 201-202)

Modifiche su diverse disposizioni riguardanti la previdenza complementare: tra queste, è elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, da 5.164,57 a 5.300 euro, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Modifica anche all’applicazione delle disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)

Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell’ammortamento (cosiddetto “iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV –Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” – e V – Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.

Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef (commi 649-651)

Viene estesa, fino all’anno 2028, la possibilità, per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche (comma 725)

È stabilito che, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro dovuti da amministrazioni pubbliche a liberi professionisti per l’attività professionale svolta debba essere prodotta da detti percettori una certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Esenzione Imu degli immobili degli enti non commerciali (commi 853-856)

La legge di bilancio 2026 interviene con una disposizione di interpretazione autentica sull’esenzione Imu sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160/2019).

Lo Studio è a disposizioni per eventuali chiarimenti.

Cosa ha stabilito la Cassazione e quali conseguenze per datori di lavoro e lavoratori

La Corte di Cassazione ha confermato con diverse ordinanze un principio fondamentale in materia di rapporto di lavoro subordinato: la prova del pagamento della retribuzione spetta sempre al datore di lavoro. Anche se il dipendente ha firmato la busta paga, ciò non è sufficiente a dimostrare di aver ricevuto lo stipendio. La firma non vale nemmeno come accettazione del contenuto della stessa.

Firma “per ricevuta” non equivale a quietanza di pagamento

Secondo la Cassazione, la firma del lavoratore sulla busta paga — anche se accompagnata dalla dicitura “per ricevuta” — attesta soltanto la consegna del prospetto paga. Non prova che il datore di lavoro abbia effettivamente erogato le somme. Se non sono prodotti bonifici, ricevute bancarie o altra documentazione idonea, la firma “per ricevuta” ha un valore probatorio limitato.

La busta paga è un documento informativo, non una quietanza liberatoria: la sua sottoscrizione non libera il datore da un’eventuale contestazione di mancato pagamento.

L’onere della prova sul datore di lavoro secondo l’ordinanza 10663/2024

In pratica:

  • Se un lavoratore contesta di non aver ricevuto quanto indicato nella busta paga, spetta al datore dimostrare di aver effettuato il pagamento.
  • La semplice produzione di prospetti paga firmati non basta: è necessario un dato oggettivo e tracciabile, come bonifici, ricevute bancarie, quietanze separate, che documentino l’effettivo versamento delle somme relative a ciascun mese di retribuzione.
  • Solo se il lavoratore ha firmato una busta paga con una vera e propria “quietanza” — non una semplice “ricevuta” del cedolino — e non contesta la corrispondenza con quanto percepito, la valutazione può essere diversa: l’onere di dimostrare il mancato pagamento ricade su di lui.

Perché l’ordinanza 10663/2024 conferma orientamenti precedenti, ma con maggiore chiarezza

La decisione non si pone come un’eccezione rispetto alla giurisprudenza consolidata, ma la rafforza, confermando che la firma “per ricevuta” sulla busta paga non è sufficiente a liberare il datore di lavoro dall’obbligo di dimostrare l’avvenuto pagamento.

In sostanza, l’ordinanza 10663/2024 “sistematizza” l’onere di prova a carico del datore, e chiarisce che — anche in presenza di prospetti paga firmati — se non viene provata la corresponsione reale delle somme, il lavoratore può ottenere quanto non versato.

Implicazioni pratiche: come tutela il lavoratore e come deve comportarsi il datore

Cosa significa per il lavoratore

  • Se firma la busta paga “per ricevuta”, non perde il diritto a rivendicare retribuzioni non corrisposte.
  • Può chiedere il pagamento effettivo degli importi e contestare omissioni o inadempimenti, anche se ha firmato il cedolino.

Cosa significa per il datore di lavoro / consulente del lavoro

  • Non basta consegnare e far firmare la busta paga: bisogna conservare prove concrete e tracciabili dei pagamenti (bonifici, quietanze, contabili).
  • In caso di contestazione, sarà necessario presentare documentazione mese per mese, collegata ai singoli crediti retributivi.
  • La firma “per ricevuta” non sostituisce una ricevuta di pagamento: è pertanto OBBLIGATORIO adottare modalità di pagamento tracciabili e documentazione liberatoria separata.

 Conclusioni: un monito alla trasparenza e correttezza nei rapporti di lavoro

L’ordinanza 10663/2024 rappresenta un richiamo importante alla pratica corretta: la retribuzione deve essere erogata e documentata concretamente, non solo formalmente registrata su un prospetto paga.
Per lavoratori, consulenti del lavoro e datori, la sentenza chiarisce che la firma su cedolini non basta come prova di pagamento — e che in caso di contestazioni l’onere probatorio spetta al datore.

Conoscere e applicare correttamente questo principio significa dare maggiore sicurezza e trasparenza ai rapporti di lavoro.

 

Negli ultimi anni, le piattaforme per la vendita di oggetti di seconda mano – come Vinted, Wallapop ed eBay – hanno conquistato sempre più utenti in Italia. Capi d’abbigliamento, elettronica, giocattoli: liberarsi del superfluo può generare anche un guadagno. Tuttavia, non tutte queste transazioni sono fiscalmente neutre.

Vendita occasionale vs. attività abituale

  • Vendita occasionale: se vendi oggetti personali utilizzati, di tanto in tanto, tra privati, senza scopo di lucro, non c’è alcun obbligo fiscale, anche se realizzi un profitto.
  • Attività abituale: se le vendite diventano frequenti, organizzate e con intento di lucro, l’attività può configurarsi come impresa: necessità di Partita IVA, fatturazione e pagamento di imposte e contributi.

Stretta del fisco: la direttiva DAC7

In Italia la normativa europea DAC7 (D.Lgs. n. 32/2023) richiede alle piattaforme digitali di segnalare all’Agenzia delle Entrate gli utenti che superano questi parametri:

  1. 30 vendite all’anno oppure
  2. 2.000 euro di guadagni annui.

Chi supera uno dei due limiti riceve da Vinted (o altra piattaforma) una richiesta di dati personali, fiscali e bancari, poi trasmessi all’Agenzia.
La segnalazione non è una tassa automatica, ma può generare verifiche fiscali su natura e frequenza dell’attività.

Chi non risponde perde l’accesso: il profilo può essere sospeso fino a completamento dell’iter DAC7.

Casi pratici e normativa italiana

  • La Corte di Cassazione, con sentenza n.​7552/2025, ha stabilito che vendere ad esempio 1.600 paia di scarpe in due anni costituisce un’attività abituale, anche senza struttura organizzativa: è quindi attività d’impresa e richiede obblighi fiscali.
  • L’Eurispes ha segnalato un’attività in corso della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate volta a individuare “falsi venditori occasionali”.

Quando scatta la Partita IVA

La combinazione tra frequenza, organizzazione e continuità fa scattare:

  • l’obbligo di apertura della Partita IVA;
  • l’emissione di fatture;
  • la dichiarazione e pagamento di IRPEF e IVA;
  • l’iscrizione ai regimi contributivi previsti.

Il limite comune considerato “sicuro” è sotto 2.000€/anno di guadagno su vendite occasionali, purché non instauri un’attività continua.

Rischi e sanzioni

  • Pagamento delle imposte non versate per 5 anni.
  • Sanzioni pecuniarie e interessi.
  • Qualifica ufficiale dell’attività come imprenditoriale.

Consigli per restare in regola

  1. Limita vendite e guadagni entro i parametri DAC7 (≤30 vendite, ≤2.000 €/anno).
  2. Evita continuità: vendi occasionalmente, senza finalità di profitto regolare.
  3. Conserva documenti: estratti conto, ricevute, prove che dimostrano la natura personale degli oggetti venduti.
  4. Valuta l’apertura della Partita IVA se pensi di superare regolarmente quei limiti.

In sintesi

Situazione


Fisco/AdE


Note


Vendita occasionale (oggetti usati personali)


Nessuna implicazione


Trasparente come tra privati


+30 transazioni o +2.000 €/anno


Segnalazione DAC7


Scatta controllo AdE, non imposta automatica


Attività abituale e continuativa (es. >5.000 €)


IVA, IRPEF, contributi


Occorre Partita IVA


Conclusione

Vendere su Vinted, Wallapop o eBay resta legittimo se rimane un’attività occasionale.

Superare determinate soglie di vendite o guadagni attiva automaticamente il radar del Fisco, con possibili verifiche e obblighi. Se le vendite diventano frequenti, meglio agire in anticipo e aprire la Partita IVA per restare in regola e prevenire problemi futuri.

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 della Legge 23 settembre 2025 n. 132, ad integrazione della lettera di incarico con noi sottoscritta, La informo che:

1) Nell’esecuzione dell’incarico, lo studio/il professionista si avvale di sistemi di Intelligenza Artificiale (d’ora in poi IA) di tipo:

❏ predittivo (tramite l’analisi statistica e l’apprendimento automatico individua modelli, anticipa i comportamenti e prevede gli eventi in programma);
❏ generativo (crea nuovi contenuti come testi, immagini e video).

In particolare vengono utilizzati strumenti di IA per le seguenti funzioni:

– Importazione automatica di fatture elettroniche (files XML);
– Contabilità precompilata da documenti digitali;
– Suggerimenti automatici di contropartite;
– Controlli incrociati e segnalazione di anomalie.

2) Detti sistemi di Intelligenza Artificiale si caratterizzano per essere:

❏ residenti nel sistema informatico chiuso dello studio/professionista con banca dati limitata e verificata;
❏ on line (senza accesso/utilizzo dei dati dei clienti).

3) Lo studio/Il professionista informa il Cliente che l’utilizzo dei sistemi di IA di cui si avvale o potrebbe avvalersi, sia esso riservato alla ricerca, all’analisi di dati, all’elaborazione di bozze o altro ancora, rimane comunque finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e garantisce in ogni caso la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera di cui all’incarico a noi conferito.

4) Fatto salvo quanto sopra, lo studio/il professionista informa il Cliente che l’utilizzo dei sistemi di IA eventualmente adottati, in quanto necessari nell’ambito di atti o documenti da redigere in esecuzione dell’incarico, potrebbe comportare possibili rischi o margini di errore. Per tale motivo i risultati vengono sempre verificati e validati dallo studio/professionista.

L’utilizzo dell’IA non sostituisce in alcun modo il giudizio, la competenza e la responsabilità dello studio/professionista, il quale resta responsabile di ogni valutazione e decisione finale di cui al mandato conferito.

5) In ogni caso, lo studio/il professionista informa e garantisce al Cliente il pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e successive modifiche).

La riforma fiscale del 2025 prevede importanti cambiamenti nelle aliquote Irpef, con l’obiettivo di ridurre il numero di scaglioni e introdurre nuove detrazioni per i contribuenti.

Questa riforma porterà vantaggi per alcune fasce di reddito, ma non mancano le critiche su possibili aumenti di imposte per altri. In particolare, sono stati introdotti nuovi meccanismi di detrazione che cambieranno il modo in cui viene calcolato l’importo dell’Irpef per milioni di italiani.

Le novità della riforma Irpef 2025
La nuova riforma dell’Irpef introdotta dal Governo per il 2025 ha come obiettivo quello di ridurre il numero di aliquote legali ma, al tempo stesso, introduce degli ulteriori meccanismi di detrazione. Questo cambiamento punta a una maggiore progressività del sistema fiscale, ma presenta anche delle complessità che potrebbero penalizzare alcune fasce di reddito.

Le nuove aliquote previste sono tre:
23% per i redditi fino a 28.000 euro;
35% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro;
43% per i redditi oltre i 50.000 euro.

Tuttavia, l’introduzione di nuovi meccanismi di detrazione rende il calcolo dell’imposta molto più articolato.

Specificatamente:

per redditi fino a 20.000 euro sono previsti vantaggi significativi: a chi non supera tale soglia viene riconosciuta un importo, che non concorre alla formazione del reddito, calcolato in base a diverse percentuali:
– 7,1 per cento fino a 8.500 euro;
– 5,3 per cento tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8 per cento tra i 15.000 e i 20.000.

Secondo le stime dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), questo meccanismo interesserà circa 9 milioni di lavoratori, portando un beneficio medio di circa 490 euro all’anno.Il passaggio dal taglio dei contributi al bonus fiscale è stato studiato per garantire un aumento diretto del reddito disponibile, senza impattare negativamente sulle future pensioni. Questo significa che chi guadagna meno di 20.000 euro potrà vedere un aumento del proprio netto mensile senza subire conseguenze sulla propria posizione previdenziale.

Per redditi tra 20.000 e 32.000 euro sono previste alcune agevolazioni: la riforma prevede una detrazione fiscale fissa di 1.000 euro per chi rientra in questa fascia di reddito. Tuttavia, la detrazione inizia a scendere progressivamente una volta superato il limite di 32.000 euro, fino ad azzerarsi per i redditi superiori ai 40.000 euro.

Questa detrazione fissa aiuterà molti lavoratori a ridurre la propria imposta netta, almeno fino a quando il reddito non supererà i 32.000 euro. La misura è pensata per mantenere un certo livello di sostegno al reddito e mitigare l’impatto fiscale su una fascia particolarmente ampia di contribuenti.

Per redditi superiori ai 50.000 euro non è prevista nessuna riduzione significativa: l’aliquota resta fissata al 43%, come in passato. Tuttavia, la nuova struttura delle detrazioni e delle aliquote marginali comporta una maggiore complessità nel calcolo dell’imposta dovuta. Inoltre, il taglio del cuneo fiscale non si applica più direttamente ai contributi previdenziali, ma agisce tramite detrazioni, rendendo più difficile per molti contribuenti percepire il beneficio fiscale.

L’assenza di una riduzione significativa per i redditi più alti potrebbe alimentare un senso di ingiustizia fiscale, soprattutto tra coloro che si aspettavano una semplificazione e una riduzione del carico fiscale anche per le fasce più elevate.

La nuova Irpef è operativa del 1° gennaio 2025, quindi per i lavoratori dipendenti gli effetti saranno immediati. Per le imprese ed i lavoratori autonomi, invece, gli effetti saranno percepibili nella dichiarazione dei redditi che verrà compilata del 2026.

 

M.C.

Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. Consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, effettuati in:

  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
  • beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione d’impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione, che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica.

Sono, inoltre, agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese per attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché coerenti con il progetto di innovazione, nel limite del 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali e dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in ogni caso, entro il limite di 300 mila euro.

Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili, permangono per la misura Transizione 5.0 le medesime esclusioni previste nell’ambito dell’agevolazione Transizione 4.0, secondo cui non risultano ammissibili:

  • beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023, o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

Il progetto di innovazione si intende completato:

  • nel caso in cui l’investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

Chi può accedere all’agevolazione?

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa, alle imprese e alle società di servizi energetici, certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale e che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore, e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Qual è la procedura per accedere all’agevolazione?

L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0  collegandosi esclusivamente tramite SPID.

La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:

1 – Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:

– il soggetto beneficiario;

– il progetto di innovazione;

– gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;

– l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;

– l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.

Si precisa che è necessario allegare, tra l’altro, la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.

2 – Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva.

3 – Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

4 – Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.

5 – Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNRR.

6 – Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

 

Per approfondire le modalità di acceso, compilazione ed invio della documentazione è disponibile la Guida all’utilizzo del Portale Transizione 5.0.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”; è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.

Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata o della dichiarazione resa dal legale rappresentante relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0, ma intendesse usufruire, in luogo di tale agevolazione, del credito d’imposta Transizione 5.0,  non è richiesto il rilascio di un nuova specifica attestazione.

 

 A quanto ammonta il credito d’imposta?

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi energetici, secondo il seguente schema.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

La legge di bilancio 2025 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

M.C.

Che cos’è il Regime Forfettario?

E’ un regime fiscale agevolato fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato applicando, per ciascuna attività, un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa).
Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale pari al 15%, salvo riduzione dell’aliquota al 5% per inizio attività, se rispettate determinate condizioni.

I vantaggi:

1. Esonero, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

2. Esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

3. Riduzione dei termini di accertamento di due anni ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 127/2015 se viene garantita la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro (risposta interpello Agenzia Entrate 11.5.2021 n. 331).
L’emissione tardiva della fattura elettronica non pregiudica l’applicazione del regime premiale qualora il soggetto passivo ricorra all’istituto del ravvedimento per sanare la violazione.

 

Quali sono invece gli obblighi?

1. Conservazione digitale elettronica decennale, dall’1.01.2024, dei documenti fiscali: sia fatture emesse che fatture ricevute;

2. Assolvimento dell’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture emesse, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72), mendiante vesamento trimestrale con Modello F24;

3. I soggetti in regime forfetario sono tenuti alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) (circ. Agenzia delle Entrate 26/2022) – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ossia data fattura;

4. Assolvimento dell’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali il contribuente forfettario assume la qualifica di debitore d’imposta.

Si integra la fattura ricevuta o viene emessa autofattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e si versa quest’ultima entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ossia data fattura.

Nello specifico, occorre assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni:
• Acquisti intracomunitari di beni e servizi – integrazione della fattura ricevuta;
• Acquisti Extra-UE di beni e servizi – emissione di autofattura;
• Operazioni effettuate nel territorio dello Stato per le quali il contribuente forfettario risulta debito dell’imposta – c.d. reverse charge interno – a titolo esemplificativo (non esaustivo) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione/manutenzione di impianti idraulici ed elettrici e di completamento relative a edifici;

5. Obblighi informativi relativamente all’attività svolta: compilazione del quadro RS del Modello Redditi.

Tali obblighi informativi si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’attività nei righi:

• RS371, RS372, RS373: per espressa previsione dell’art. 1 comma 69 della L. 190/2014, i contribuenti forfettari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, pur restando obbligati ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

• RS375 – RS378 per le imprese, dati ralativi a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, costo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione;

• RS381 per i professionisti, dati relativi a spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).
In un’ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi (art. 6-bis del DL 34/2019).

6. Monitoraggio degli incassi nel corso del periodo d’imposta: uno dei requisiti di permanenza nel regime forfettario è il conseguimento di ricavi o la percezione di compensi, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro; durante il corso del periodo d’imposta è fondamentale esser certi di non superare tale soglia, pena la decadenza dal regime agevolato a partire dal periodo d’imposta successivo.
La fuoriuscita dal regime è immediata nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro, limite non ragguagliabile ad anno (art. 1 co. 71 della L. 190/2014). In quest’ultimo caso, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e devono essere effettuati gli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l’annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime (circ. Agenzia Entrate 32/2023).
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.
Quindi, superata la soglia degli 85.000 euro, ma non eccedendo quella dei 100.000 euro si decade dal regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo.

7. Monitoraggio delle spese per:
• lavoro accessorio;
• lavoro dipendente;
• compensi erogati a collaboratori.

Non possono eccedere i 20.000 euro lordi annui, pena la decadenza dal regime forfettario.

8. Monitoraggio dell’andamento economico dell’attività d’impresa o di arti e professioni: il regime forfettario, come detto, si caratterizza per la determinazione del reddito mediante applicazione, per ciascuna attività, di un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Non sempre “i costi forfettariamente riconosciuti” sono allineati con i costi effettivamente sostenuti dal contribuente; pertanto, il Consulente, ha il compito di valutare la convenienza del regime anche in termini di corrispondenza fra “costi forfettari” e costi effettivi, valutando un eventuale passaggio al regime ordinario di tassazione (IRPEF, addizionali regionale e comunale).

9. I soggetti in regime forfettario sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale alle Gestioni Commercianti, Artigiani e Separata INPS o Casse Professionali private; inoltre in caso di svolgimento di attività d’impresa i contribuenti forfettari sono tenute al versamento del premio INAIL.

In conclusione, si vuole sottolineare come il regime forfettario, pur essendo definito “regime minore”, si distingua in verità per una serie di attività, legate agli adempimenti obbligatori ed al monitoraggio, di impegno pari, se non maggiore, rispetto al regime fiscale ordinario.

Minore non fa rima con semplice.

Regolarizzazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
È prevista la facoltà:
• sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
• sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Ambito temporale
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Soggetti interessati
Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i prin-cipi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo
L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
• dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
• alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
• alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

Modalità di adeguamento
L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
• l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
• l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
• dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
• di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:
• l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
• il volume d’affari.

In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
• il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
• il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali
In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
Modalità di adesione
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).

Termini di versamento
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
• la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
• la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:
• somme non pagate e dei relativi interessi;
• sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP
L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.

Effetti dell’adeguamento
La regolarizzazione:
• non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
• non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.
I valori risultanti dall’adeguamento:
• sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
• nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

 

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
• per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;
• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

 

Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota al 26% – Modifica normativa per gli intermediari non residenti

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Ambito oggettivo – Locazioni brevi
Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Sono assimilati alle locazioni brevi:
• i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
• i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).
Natura imprenditoriale – Esclusione
La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.
La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011).

Cedolare secca – Aliquota al 26%
La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.
Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
• si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
• si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
• non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.
In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.
Ritenuta del 21% a titolo di acconto
La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:
• operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;
• versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
• effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98.
La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.
Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti
Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.
In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:
• viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l’art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;
• viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

 

Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
Pagamenti sui quali si applica la ritenuta
La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

 

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
• 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
• 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
• delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.

 

Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Decorrenza
L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.
Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list
L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”.
Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.
In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

 

Aliquota IVA per i pellet

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

 

Aliquota IVA per i prodotti per l’infanzia

È innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:
• il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
• le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
• i pannolini per bambini.
È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.

 

 

Il Ddl si compone di 23 articoli distribuiti in 5 titoli che includono i principi generali, le imposte dirette e indirette, i procedimenti e le sanzioni, i testi unici e codici, le disposizioni finanziarie.

Con 184 voti favorevoli, 85 contrari e nessun astenuto l’Aula di Montecitorio ha licenziato il 4 agosto 2023 in via definitiva l’Atto Camera 1038-B contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

Il provvedimento ispirato ai principi della semplificazione, razionalizzazione e revisione degli adempimenti dichiarativi, conta 23 articoli che affrontano, tra l’altro, temi come la certezza del diritto, le riforme dello statuto del contribuente e dei singoli tributi, dei procedimenti tributari e del contenzioso.

Le misure riguardano la struttura dell’Irpef, la revisione della tassazione d’impresa e dell’Iva, il graduale superamento dell’Irap e la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta di successione, del bollo e degli altri tributi indiretti.

Di seguito alcuni dei principali contenuti del provvedimento approvato.

Riduzione aliquote Irpef
In termini generali, viene disposta la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e gradualmente diretto al raggiungimento di un’aliquota unica. È prevista, nello specifico, la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax, senza abbandonare la logica della progressività.

Tassazione agevolata per dipendenti
Prevista anche una tassazione agevolata su straordinari, tredicesima e premi di produttività dei lavoratori dipendenti.

Redditi agrari
Specifici principi sono previsti per i redditi agrari, nell’ottica di favorire e agevolare l’aggiornamento delle classi e qualità di coltura prevedendo, tra l’altro, un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole.

Estensione cedolare secca
Riguardo i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora il conduttore sia un esercente, un’attività d’impresa, o di arti e professioni.

Redditi di natura finanziaria
Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un’unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra rediti da capitale e redditi diversi).

Regime di vantaggio Ires
L’Ires vede accanto all’aliquota ordinaria (24%) due regimi di vantaggio complementari: aliquota ridotta per le imprese che impiegano risorse in investimenti, nuove assunzioni o partecipazione dei dipendenti agli utili; in alternativa sono previsti incentivi in forma di ammortamento.

Revisione Iva
Per la revisione dell’Iva, via a una ridefinizione dei presupposti dell’imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea, alla revisione della disciplina delle operazioni esenti, alla razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, alla revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d’arte).

Registro, successioni e donazioni
In relazione ai tributi indiretti diversi dall’Iva, con particolare riferimento all’imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo, si ricordano, tra gli altri interventi, quello di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile nonché di prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro.

Stop al “superbollo”
Nell’ambito della razionalizzazione dei micro-tributi si valuta l’eventuale progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 185 chilowatt (il Superbollo).

Graduale abolizione dell’Irap
Sono definiti i criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Regimi premiali e concordato biennale
Arriva un potenziamento e una semplificazione del regime dell’adempimento collaborativo, anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime, nonché la possibilità per i soggetti di minori dimensioni di accedere a un concordato preventivo biennale. Prevista poi l’esclusione (e non il semplice alleggerimento) delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l’esistenza dei relativi rischi fiscali. Con riferimento al concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, è stata prevista la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell’amministrazione fiscale, anche agli indicatori sintetici di affidabilità.
Per i contribuenti con alta affidabilità fiscale, sono rafforzati i premi, inclusa la riduzione dei tempi per ottenere i rimborsi. Inoltre, si incentivano le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali e le deleghe possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva.

Entro i prossimi 24 mesi, il Governo dovrà tradurre la cornice dei princìpi e criteri per la revisione del sistema tributario in specifici decreti legislativi.

 

Di seguito si sintetizzano le novità più rilevanti con riguardo alla normativa fiscale ed a quella in materia di lavoro

Novità normativa fiscale

Detrazione per redditi di lavoro dipendente – Art. 1 commi 8 e 9
Stabilizzata l’ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo tra i 28mila e i 40mila euro, già in vigore nel secondo semestre del 2020.
La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

IVA su piatti pronti “take-away e delivery” – Art. 1 comma 40
Alle cessioni di piatti pronti e pasti cotti o preparati per consumo immediato, da asporto o consegna a domicilio, si applica l’IVA al 10% (come per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande).

Detrazioni interventi edilizi – Art. 1 commi 58 – 60
Prorogati:
• ecobonus per riqualificazione energetica di edifici;
• bonus ristrutturazioni al 50% per recupero edilizio (inclusa sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza con generatori a gas di ultima produzione);
• bonus mobili innalzato a 16mila euro di spesa su cui calcolare la detrazione al 50%;
• bonus facciate al 90%.

Bonus idrico – Art. 1 commi 61 – 65
Bonus di 1.000 euro alle persone fisiche che sostituiscono sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, rubinetteria, soffioni e colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato (decreto attuativo entro 60 giorni).

Superbonus 110% – Art. 1 commi 66 – 68
Proroga al 30 giugno 2022.
Tra le altre novità:
• detrazione spese 2022 ripartita in quattro (non cinque) quote annuali di pari importo;
• ammessi lavori per eliminazione barriere architettoniche, edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di A.P.E. purché al termine dei lavori raggiungano la classe A;
• interventi per la coibentazione del tetto;
• installazione impianti fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici;
• per i lavori condominiali, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell’intervento, il Superbonus spetterà anche per le spese fino al 31 dicembre 2022.

Bonus verde – Art. 1 comma 76
Confermata per il 2021 la detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Veicoli elettrici – Art. 1 commi 77 – 79
Contributo del 40% di spesa alle persone fisiche con ISEE entro i 30mila euro che entro il 2021 acquistano, anche in leasing, autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino fino a 30mila euro al netto IVA (seguirà un decreto attuativo).

Nuova Sabatini – Art. 1 commi 95 e 96
Si interviene sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Sostegno alla liquidità delle imprese – Art. 1 commi 216 e 218
I finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia PMI, possono avere una durata di 15 anni, in luogo dei 10 anni prima previsti.
I soggetti beneficiari dei finanziamenti già concessi possono chiedere il prolungamento della durata dei piani di ammortamento fino al periodo massimo di 15 anni.

Proroga moratoria PMI – Art. 1 commi 248 – 254
Proroga al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Spese veterinarie – Art. 1 comma 333
Elevato a 550 euro il tetto di spese veterinarie con detrazione IRPEF al 19%, oltre la quota di franchigia di 129,11 euro.

Bonus bebè – Art. 1 comma 362
Viene rinnovato per il 2021 l’assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità precedenti.

Sostegno alle madri con figli disabili – Art. 1 comma 365
Viene previsto a favore delle madri disoccupate o mono-reddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Riduzione del canone di locazione – Art. 1 commi 381 – 384
I proprietari che ribassano il canone all’inquilino, ricevono un contributo a fondo perduto pari fino al 50% dello sconto accordato, entro il tetto annuo di 1.200 euro, ma solo nei comuni ad alta tensione abitativa e se l’abitazione risulta la prima casa del locatario e il locatore comunica la rinegoziazione all’Agenzia delle entrate (provvedimento attuativo entro 60 giorni dall’entrata). Se le domande superano le risorse stanziate, si riproporziona il bonus.

Fondo tutela vista – Art. 1 commi 437 – 439
Si prevede l’istituzione del denominato “Fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A valere sulle risorse del Fondo è disposta l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 10.000 euro annui.
È demandato ad un decreto interministeriale il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

Locazioni brevi – Art. 1 commi 595 – 597
Regime delle locazioni brevi (contratti fino a 30 giorni con cedolare secca al 21%) al massimo per quattro appartamenti (dopo scatta l’attività imprenditoriale). Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Esenzione prima rata IMU 2021 – Art. 1 commi 599 – 601
Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili in cui si svolgono attività legate ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, immobili usati da imprese che allestiscono strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, night-club.

Credito d’imposta locazioni – Art. 1 comma 602
Esteso al 30 aprile 2021 alle agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (istituito dal decreto Rilancio).

Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici – Art. 1 comma 612
Si introduce un voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici – anche in formato digitale – a favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro, già beneficiari del voucher di 500 euro per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto.

Kit digitalizzazione – Art. 1 commi 623 – 625
Si prevede la concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 20.000 euro, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.
Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Le modalità di accesso al beneficio dovranno essere definite con decreto.

Ecotassa ed ecobonus (Eco – incentivi) – Art. 1 commi 651 – 659
Ecotassa per acquisto di autoveicoli ad alte emissioni di Co2: non si applica ai veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e per molte fasce diminuisce l’importo. Contributo statale per acquisto di auto a ridotte emissioni con e senza rottamazione, nuovo contributo per acquisto di veicoli nuovi adibiti al trasporto merci e autoveicoli speciali (ambulanze, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.).

Mobilità sostenibile – Art. 1 commi 691 – 695, 698 e 699
Confermato fino al 2026, il contributo per acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi, con risorse retroattive per acquisti dal 4 maggio al 2 novembre 2020 di biciclette o altri mezzi elettrici per la mobilità personale. Credito d’imposta al 30% delle spese per l’acquisto di cargo bike anche a pedalata assistita, fino a un massimo annuale di 2mila euro, a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano (seguirà decreto attuativo).

Bonus investimenti – Art. 1 commi 1051 – 1063
Estesa fino al 31 dicembre 2022, con modifiche, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Le novità (potenziamento e diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili, ampliamento dell’ambito oggettivo) si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

Bonus ricerca e sviluppo – Art. 1 comma 1064 lettere da a) ad h)
Confermato fino al 2022 e incrementato il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Bonus acqua potabile – Art. 1 commi 1087 – 1089
Credito d’imposta al 50% per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio acqua, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, fino a un importo di spesa pari a mille euro per immobile alle persone fisiche e a 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali. Servirà darne comunicazione all”ENEA.

Lotteria dei corrispettivi – Art. 1 comma 1095
Solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti, il portale dedicato sarà gestito dall’Agenzia delle dogane.

Cashback – Art. 1 comma 1097
I rimborsi da cashback di Stato sono esentasse e non concorrono al reddito del percipiente.

Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica – Art. 1 comma 1105
Confermato il divieto di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.

Bollo fatture elettroniche – Art. 1 comma 1108
Specificato che il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche inviate tramite SdI grava in solido su chi effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 1 commi 1109 – 1115
Modificato il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione ovvero nella misura fissa di 100 euro se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo; non è possibile fare ravvedimento quando la violazione è già stata constatata; è differita al 1° luglio la norma che consente a commercianti e assimilati di provvedere all’adempimento mediante sistemi di incasso evoluti (carte di credito/debito e altre forme di pagamento elettronico che permettono la memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati).

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Art. 1 commi 1122 e 1123
Concessa ancora una chance per rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate, posseduti al 1° gennaio 2021, pagando un’imposta sostitutiva dell’11 per cento. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.

 

Novità in materia di lavoro

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per la trasformazione (per gli stessi soggetti) dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi all’assunzione, non deve rispettivamente aver proceduto e procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
Per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate nel 2021 e 2022 è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato
Proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm. ossia per:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
• altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Proroga CIG Covid
Approvate altre 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Le settimane di cui sopra devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
• 1/01/2021 – 31/03/2021 per la cassa integrazione ordinaria;
• 1/01/2021 – 30/06/2021 per la cassa integrazione in deroga e i trattamenti di assegno ordinario.
Si osservi che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ristori collocati in periodo successivi all’1/01/2021 sono imputati alle 12 settimane aggiuntive previste dalla presente norma.
Alternativamente alle settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato ed applicato su scala mensile.

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021
Divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Il Fondo, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, finanzierà l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti:
– dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 almeno pari al 33%;
– dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo).
Spetterà ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa – ISCRO
I soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano attività di lavoro autonomo e che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, né iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie, potranno beneficiare dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Essa è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
Il reddito dichiarato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda non deve esser superiore a 8.145 euro e deve esser inferiore al 50% della media dei redditi dei tre anni precedenti.
I richiedenti devono essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
Le domande devono esser presentate entro il 31 ottobre.