Decreto Dignità e contratti a termine

Il decreto Dignità prevede che all’interno del contratto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro debba specificare la causale. Nell’atto scritto il datore di lavoro deve giustificare in modo dettagliato l’assunzione a termine del lavoratore, entrando nel merito della motivazione che ha portato l’impresa a prevedere tale tipologia contrattuale, piuttosto che un’assunzione a tempo indeterminato.

 

Causali: specifiche e criticità

Il legislatore non ha previsto alcuna delega alla contrattazione collettiva. Per questo motivo, la causale non potrà essere evitata se non per l’unica motivazione prevista dallo stesso legislatore: qualora si tratti del primo contratto a tempo determinato con quello specifico lavoratore e la sua durata sia non superiore a dodici mesi.

 

Prima causale

Per quanto attiene alla prima motivazione prevista dal decreto (“esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività”), il datore di lavoro deve specificare, oggettivamente, la realizzazione di una attività lavorativa non abitudinaria dell’azienda (non ordinaria) che si è venuta a creare in modo estemporaneo e non stabile.

Ciò potrà essere evidenziato anche dalle mansioni che verranno affidate al lavoratore, che dovranno essere diverse rispetto a quelle dei lavoratori già presenti in azienda e che effettuano attività “ordinarie”.

 

Seconda causale

Per quanto attiene alla seconda causale (“esigenze di sostituzione di altri lavoratori”), il datore di lavoro deve indicare il nominativo del lavoratore sostituito e la relativa data di fine sostituzione.

L’apposizione del termine al contratto deve risultare nell’atto scritto, pena la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Una specifica, per quanto riguarda le motivazioni sostitutive, attiene al fatto che la valenza della causale non deve riguardare esigenze straordinarie e non prevedibili, come invece, specificato nella terza causale legislativa.

 

Terza causale

La terza causale riguarda le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”. In questo caso, le esigenze richieste per la stipula di un contratto a tempo determinato devono, oltre ad essere temporanee, non essere prevedibili e rilevanti tanto da non potervi far fronte con l’attuale personale in forza.

Ciò sta a significare che il datore di lavoro, all’interno dell’atto scritto, nell’analizzare il motivo che ha portato all’instaurazione di un contratto a termine, dovrà evidenziare che, per quanto si tratti di una attività ordinaria per l’impresa, l’assunzione a tempo è dovuta ad un aumento improvviso (non programmabile), non effettuabile con il personale in forza (significativo) e di breve durata (incremento temporaneo).

In considerazione di queste modifiche legislative, non potrà essere più considerata valida l’assunzione di lavoratori a termine per esigenze temporanee ma programmabili nel tempo, quali, ad esempio, le maggiori vendite dovute al periodo dei saldi, ovvero di maggior affluenza dei clienti nei periodi di ferie (es. estive, invernali, natalizie) per le aziende turistiche.

Queste motivazioni, per quanto attinenti all’attività ordinaria, temporanee e significative, sono conosciute e programmabili a priori dall’azienda, sia in termini di durata che di impatto sull’attività lavorativa.

 

Quando non è necessaria la causale

Restano fuori dall’obbligo di specificare le motivazioni i rapporti a tempo determinato per attività stagionali (compresi i rinnovi e le proroghe), così come individuati con decreto del Ministero del Lavoro (fino all’adozione del decreto si fa riferimento al D.P.R. n. 1525/1963), nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi (art. 19, comma 2, e art. 21, comma 1, D.lgs. n. 81/2015, come modificato dalla legge n. 96/2018).

 

Quindi, non si dovrà prevedere l’obbligo della motivazione ai seguenti contratti di lavoro a tempo determinato:

– ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato (come definiti dall’art. 12, comma 2, D.lgs. n. 375/1993);

– ai richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– ai dirigenti, per i quali, comunque, vi è un limite di durata massima del singolo contratto individuale a tempo determinato, che non può essere superiore a 5 anni;

– ai rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi e fermo restando l’obbligo di comunicare l‘instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno precedente;

– il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;

– il personale accademico delle Università (ai sensi della legge n. 240/2010);

– il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale (di cui al D.lgs. n. 367/1996).

Dal 1 gennaio 2019 tutti dovremo emettere e ricevere fatture elettroniche.

LA FATTURA DIVENTA ELETTRONICA
Non è più possibile creare la fattura a mano o farla con un qualsiasi strumento informatico, spedirla al cliente e poi portarla al commercialista per la registrazione in contabilità.

REQUISITI DI FORMA E DI CONTENUTO
La fattura elettronica deve rispettare precisi requisiti di forma (XML) e contenuto. Per questo avremo tutti bisogno di uno strumento informatico.

INVIO AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
La fattura deve essere inviata al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI). È SDI che si occupa di notificarla ai clienti e avvisa se ci sono eventuali problemi.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE
Con la fattura elettronica non è più necessario archiviare la copia cartacea: quindi risparmio di spazio e tempo per cercare i documenti.
L’archiviazione e la conservazione digitale garantiscono integrità e autenticità dei documenti.

Il nostro Studio è preparato per collaborare con voi, nel modo che ritenete più utile.

VOLETE USARE UNO STRUMENTO PER ESSERE AUTONOMI?
Il nostro Studio vi mette a disposizione uno strumento facile per creare e ricevere le fatture elettroniche ed è al vostro fianco per assistervi e insegnarvi.

NON AVETE INTENZIONE DI USARE UNO STRUMENTO INFORMATICO?
Il nostro Studio si fa carico di emettere la fattura elettronica per conto vostro e vi mette a disposizione uno sportello on line dove trovate le vostre fatture.

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Il nostro Studio vi può aiutare nella valutazione della migliore soluzione gestionale per le vostre esigenze, che include anche tutto il processo di fatturazione elettronica.

Per approfondire tutti i servizi del nostro studio potete visitare il sito www.studioinrete.it

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 è prevista l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, viene previsto l’abolizione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

Pertanto, dalla predetta data, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

In caso di emissione di fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalità diverse la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/1997.

Viene prevista, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione dei beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute da e verso soggetti non stabili in Italia, fatta eccezione quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.

Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato e quelli che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PRESTAZIONI SUBAPPALTATORI

L’obbligo della fattura elettronica è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di appalto stipulato con la pubblica amministrazione.

In particolare, dalla data del 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica. Inoltre, tali acquisti sono deducibili ai fini dell’imposte sui redditi e detraibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto solo se il pagamento è effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate legalmente emesse.

 

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

SUPERAMMORTAMENTO – IPERAMMORTAMENTO

Con alcune modifiche, sono state prorogate di un anno le agevolazioni ai fini delle imposte dirette per i soggetti titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi relative al Super e Iper ammortamento.

In particolare le stesse consistono:

Super-ammortamento

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e dei canoni leasing deducibili possono godere dell’agevolazione fiscale del maggior ammortamento sul costo di acquisto del 30 per cento (in luogo del 40 per cento previsto nel 2017) se effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Sono esclusi:

  1. tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1, del D.p.r. 917/1986 (TUIR);
  2. i beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5 per cento;
  3. fabbricati e costruzioni;
  4. i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015.

Iper ammortamento

La norma si limita a prorogare al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019 l’agevolazione fiscale del 150 per cento, che rimane pertanto invariata, del maggior ammortamento del costo di acquisto degli investimenti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” così come individuati nell’allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232. La proroga al 31 dicembre 2019 è ammessa a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.


STERILIZZAZIONE ALIQUOTE IVA

Fin dal momento dello studio della c.d. manovra 2018, uno dei punti centrali è stato rappresentato dalla sterilizzazione delle clausole Iva nel 2018.

ATTENZIONE! L’aumento delle aliquote Iva viene comunque rinviata al 2019. Di seguito una tabella riassuntiva che mostra l’evoluzione delle previsioni di aumento delle aliquote Iva dalla Legge di Stabilità 2015 all’attuale manovra 2018:

Provvedimenti   IVA2018  2019 20202021
Legge di Stabilità 2015Aliquota IVA 10% + 1,5    + 0,5    + 1
Collegato Fiscale 2018 + 1,14    + 0,86    + 1
Legge di Bilancio 2018   –    + 1,5    + 1,5
Legge di Stabilità 2015Aliquota IVA 22% + 3    + 0,4    – 0,5    Fissata al 25%
Collegato Fiscale 2018 + 3    + 0,4    – 0,5    Fissata al 25%
Legge di Bilancio 2018   –    + 2,2    + 0,7     + 0,1

 

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONI EDILI, ACQUISTO MOBILI, SISTEMAZIONE DEL VERDE

Risparmio energetico e ristrutturazioni edili

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. Medesima proroga anche per la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 

La detrazione in commento viene ridotta al 50% per i seguenti interventi di acquisto e posa in opera effettuati dal 01 gennaio 2018:

– finestre comprensive di infissi;

– schermature solari;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (regolamento delegato UE n.811/2013).

 

L’art. 1, c. 3 della manovra, prevede l’esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

Infine, la detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

Bonus mobili

Viene riproposto il c.d. bonus mobili previsto dal D.L. n. 63/2013 e prorogato per l’anno 2017 dalla scorsa Legge di Bilancio n. 232/2016. La Manovra proroga il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici correlato agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2017, e per le spese sostenute nel 2018 con un tetto massimo pari a 10.000 euro.

 

Bonus verde

Viene introdotta una detrazione Irpef del 36%, per le spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, relative ad interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
La detrazione è usufruibile in dieci quote annuali.

 

INCENTIVI ASSUNZIONE GIOVANI

Introdotto uno sgravio parziale nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privati, con esclusione di quelli dovuti all’INAIL per un periodo di 36 mesi ed entro il limite massimo di 3 mila euro annuali.

L’incentivo è strutturale in quanto non è prevista una scadenza e quindi le assunzioni effettuate dal 2018 in poi, in presenza dei requisiti e condizioni previste, consentiranno l’accesso al beneficio.

Tuttavia, la platea dei beneficiari appare limitata posto che tra le condizioni è previsto che il lavoratore assunto non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato.

L’agevolazione riguarda l’assunzione a tempo indeterminato, con contratto stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 23/2015, di giovani che non abbiano compiuto i 30 anni e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, salvo eventuali contratti di apprendistato che non siano proseguiti in normali contratti a tempo indeterminato, intercorsi con datori di lavoro diversi da quello che procede all’assunzione agevolata.

Limitatamente al 2018, rientrano tra i soggetti che hanno diritto al beneficio coloro che non abbiano compiuto i 35 anni.

L’incentivo spetta anche nel caso di conversione di contratti da tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché nell’ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato.

In entrambe le ipotesi non rileva la data di stipula del contratto originario ma quella in cui avviene la stabilizzazione definitiva del rapporto. Anche il requisito anagrafico va verificato alla data di conversione o prosecuzione.

La durata dell’agevolazione, invece, solo per le prosecuzioni dei contratti di apprendistato, ha una durata ridotta a dodici mesi e decorre dalla fine del regime contributivo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015, che come è noto ha anch’esso una durata di 12 mesi.

Le agevolazioni non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e nel periodo di fruizione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Come si può notare, l’incentivo è una dote di cui è portatore il giovane che non sia mai stato assunto con un contratto a tempo indeterminato.

Coerentemente, il legislatore ha previsto espressamente al comma 103 che, qualora il lavoratore sia stato assunto con le agevolazioni previste dal comma 100 ed il datore di lavoro non abbia fruito interamente del beneficio, un altro datore di lavoro potrà avere diritto al medesimo incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

In tal caso si applicano le condizioni previste con esclusione del requisito dell’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. Da un punto di vista operativo, tuttavia, occorrerà capire come un datore di lavoro potrà sapere se il lavoratore può consentire il godimento dell’agevolazione e quale sia la misura residua spettante.

Il comma 104 prevede che i datori di lavoro che assumono non debbono aver proceduto a licenziamenti di natura economica individuali o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione per la quale viene richiesta l’agevolazione nella stessa unità produttiva. Tale condizione non si applica all’ipotesi di prosecuzione dei contratti di apprendistato in ordinari contratti a tempo indeterminato.

Occorre inoltre prestare attenzione al periodo successivo a quello di assunzione in quanto l’agevolazione decade se nei sei mesi successivi il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva, inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. La revoca determina il recupero delle agevolazioni già usufruite ed è irrilevante per il diritto agli incentivi per eventuali altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore licenziato.

 

SOSPENSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO

Dopo gli interventi contenuti nel D.L. n. 50/2017 che ha introdotto nuovi controlli preventivi attraverso l’obbligo del visto di conformità nonché l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione delle deleghe che contengono crediti in compensazione, anche la legge di Bilancio 2018 inserisce nuovi paletti alle compensazioni al fine di prevenire fenomeni fraudolenti.

Questa volta viene introdotta la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere le deleghe di pagamento.

Si tratta di una procedura generalizzata concessa all’ufficio il quale avrà la possibilità di sospendere l’esecutività della delega di pagamento, per un periodo massimo di trenta giorni, al fine di effettuare controlli preventivi di legittimità del credito per il quale viene richiesta la compensazione con i debiti indicati nel modello F24.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

 

AUMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS 80 EURO”

Il “bonus 80 euro” riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Dal 1° gennaio 2018, con l’intervento della Legge di Bilancio 2018, fermo restando l’importo del credito pari a 960 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:

 

RedditoBonus
Minore o uguale a € 8.0000
Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600€ 960
Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600(26.600-reddito complessivo) /2000) x 960
Superiore a € 26.6000

 

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti.

Il Decreto Legge numero 50 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: trattasi della famosa “manovrina”.

Entro 60 giorni il Parlamento dovrà approvarla.

Le novità fiscali introdotte dalla manovra correttiva riguardano lo split payment IVA, la normativa sulla compensazione IVA e delle altre imposte nel modello F24, il regime fiscale delle locazioni brevi, l’aumento della tassazione su accise e giochi, la rideterminazione della base imponibile ACE, la programmazione (con parziale riduzione) dell’aumento delle aliquote IVA e l’estensione della rottamazione delle cartelle Equitalia a tutte le liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Legge 50/2017 introduce nuovi obblighi per professionisti e imprese ed inoltre prevede una serie di modifiche delle aliquote IVA a partire dal 2018.

Ecco un parziale estratto del provvedimento:

  • disposizioni di contrasto all’evasione fiscale(articolo 1): esteso lo split payment IVA (ovvero il meccanismo secondo il quale per le fatture emesse alla Pubblica Amministrazione il versamento dell’IVA viene effettuato dalla Pubblica Amministrazione stessa)  ai professionisti a partire dal 1° luglio 2017;
  • modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione IVA a credito sugli acquisti(articolo 2): il nuovo comma 1 dell’articolo 19 del d.p.r. 633/1972 recita che: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. Prima dell’entrata in vigore del DL 50/2017, tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta considerato;
  • disposizione in materia di contrasto alle indebite compensazioni(articolo 3): viene abbassato il limite delle compensazioni dei crediti (IVA, redditi, Irap) da € 15.000 a € 5.000. Pertanto per i crediti di importo superiore sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità. Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenti compensazioni con le imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline. Fino al 23 aprile, invece, l’obbligo c’era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro. Inoltre non sarà più possibile compensare con modello F24 le imposte richieste dall’ufficio in seguito al recupero di crediti indebitamente utilizzati che dovranno quindi essere obbligatoriamente versati;
  • regime fiscale delle locazioni brevi(articolo 4): a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti da locazioni brevi si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 23/2011, con aliquota al 21% in caso di opzione;
  • avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote IVA e delle accise(articolo 9).
    L’aumento dell’Iva è stato ridotto ma non eliminato:

    • per l’aliquota intermedia del 10%, si prevede che nel 2018 l’aliquota sarà fissata all’11,5% (in luogo del 13%);
    • per l’aliquota ordinaria del 22% ad oggi si prevede di passare all’aliquota del 25% nel 2018, al 25,4% nel 2019 per poi scendere al 24,9% nel 2020 e ritornare al 25% dal 2021;
    • un nuovo aumento delle accise sulla benzina viene fissato per il 2019;
  • disposizioni in materia di giustizia tributaria. Tutto il capo II del Decreto Legge 50/2017 è dedicato a:
    • modifiche alla normativa su reclamo e mediazione;
    • estensione della rottamazione Equitalia a tutte le liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate.

Arona, 28 aprile 2017

Il 2017 sarà un anno ricco (purtroppo) di innumerevoli novità fiscali e (purtroppo) di nuovi adempimenti.

Entro il mese di febbraio dovrà essere presentata la dichiarazione Iva relativa all’anno 2016. In precedenza il termine di presentazione era il 30 settembre. Quest’anno quindi i termini saranno decisamente più risicati: per questo è FONDAMENTALE che TUTTI i documenti fiscali relativi all’anno 2016 siano consegnati allo studio entro e non oltre il 31/01/2017. Se i documenti dovessero essere consegnati oltre tale data, lo studio non potrà garantire il rispetto della scadenza, con eventuali aggravi di costi e sanzioni a carico del Cliente.

Con l’art. 4, c. 1, del D.L. 193/2016, è stata prevista sia l’abolizione del c.d. «spesometro annuale», sia l’introduzione di nuove comunicazioni trimestrali in materia di Iva («spesometro trimestrale»).
Dunque l’adempimento da annuale diventa trimestrale con la sola eccezione dell’anno 2017 in cui si prevede un invio unico per i primi 6 mesi (scadenza 25/7) e successivamente un invio ogni 3 mesi (scadenze 30/11 e 28/02/2018). Anche in questo caso sarà FONDAMENTALE la consegna tempestiva allo studio dei documenti fiscali onde evitare costi e sanzioni a carico del Cliente.

Oltre all’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, sussiste anche quello della comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.

Anche in questo caso l’adempimento da annuale diventa trimestrale (31/05, 16/09, 30/11, 28/02).

Ed anche in questo caso sarà FONDAMENTALE la consegna tempestiva allo studio dei documenti fiscali.

L’Art. 1, c. 17–23, della legge di bilancio 2017, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017, rende operativo il regime di cassa per tutte le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata. Ciò significa che il reddito di impresa sarà costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa.

La norma dunque stabilisce che i soggetti che applicano il regime di cassa dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti ed incassati ed i costi sostenuti e pagati nonché, con apposita annotazione, le componenti positive e negative non iscritte in detti registri.

Pertanto non sarà più operativo il principio di “competenza” dei componenti positivi e negativi di reddito ma bensì si farà riferimento ai ricavi INCASSATI ed ai costi PAGATI. Saranno del tutto ininfluenti le rimanenze finali che quindi non potranno più essere contabilizzate.

Tutto ciò comporterà inevitabilmente un aumento dei costi e conseguentemente delle nostre tariffe. Ad oggi, non avendo a disposizione maggiori specifiche ministeriali, e sperando vivamente in una modifica delle norme in oggetto, non ci è possibile quantificare gli importi. Pertanto i nuovi adempimenti saranno quantificati in corso d’anno sulla base del carico di lavoro che questi comporteranno.

Questa è solo una breve sintesi delle innumerevoli novità per il 2017.

Lo studio resta a disposizione per maggiori chiarimenti.

I dottori commercialisti indicono il loro primo sciopero nazionale: la notizia è arrivata il 18 novembre 2016 attraverso una lettera aperta agli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili condivisa dalle sette sigle sindacali (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico).
Infatti, il 14 dicembre ci sarà una manifestazione di protesta a Roma e nell’occasione sarà indetto lo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti.
Si tratta di una iniziativa senza precedenti che nasce dal diffuso malcontento che serpeggia tra i professionisti a seguito dei numerosi e gravosi adempimenti introdotti dalla Legge di Stabilità 2017.

Ecco il testo integrale del comunicato

“Cari Colleghi,
considerando gli ultimi provvedimenti in materia fiscale, come il recente decreto 193/2016, è senza dubbio profonda la delusione della nostra categoria nei confronti di misure che, puntualmente, non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma addirittura contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale del Paese. Tutto ciò in spregio non solo del rispetto dei diritti del contribuente, ma anche del lavoro svolto dai professionisti economici.

Preso atto di una situazione nella quale la voce della nostra categoria non può rischiare di restare inascoltata, le Associazioni nazionali dei commercialisti, riunite in coordinamento, in occasione dell’ultimo incontro avuto, hanno preso la decisione di organizzare a Roma una manifestazione pubblica della categoria, alla quale tutti i colleghi sono chiamati a partecipare per esprimere in modo tangibile la loro contrarietà a provvedimenti normativi che penalizzano sotto molteplici aspetti, da quello delle competenze a quello della responsabilità, il ruolo del commercialista.

La manifestazione organizzata e promossa dalle Associazioni nazionali dei commercialisti, alla presenza dei politici che vorranno partecipare, dei vertici istituzionali della categoria che saranno invitati e alla presenza della stampa, è fissata a Roma per il giorno mercoledì 14 dicembre 2016 dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e a breve sarà resa nota la sede dell’incontro.

In occasione della manifestazione verrà proclamato il primo sciopero nazionale della categoria dei commercialisti nel rispetto delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive, di cui la stessa categoria si è dotata nel 2014.

E’ un’iniziativa questa che crediamo costituisca un momento fondamentale per tutti i commercialisti, ragione per la quale Vi rivolgiamo il nostro invito a partecipare numerosi con convinzione, determinazione e passione.

Questa è l’occasione di dare prova di esserci per contare!

Nell’attesa di trovarci numerosi a Roma il prossimo 14 dicembre, Vi giungano i nostri migliori saluti.

Marco Luchetti – Maria Paglia
Vice Presidenti ADC – Associazione Dottori Commercialisti
Roberta Dell’Apa
Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti
Marco Cuchel
Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti
Amedeo Sacrestano
Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
Giuseppe Diretto
Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
Fazio Segantini
Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Domenico Posca
Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti”

Dal prossimo 2 maggio scatterà la novità prevista dal D. Lgs 24 del 2016. Dunque, dal 2 maggio 2016, anche alle cessioni di tablet, portatili e console per videogiochi l’Iva si applicherà con il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge).

Al via, dunque, l’allargamento del meccanismo speciale, che prevede, nelle operazioni “business to business”, l’assolvimento dell’imposta a cura del destinatario anziché l’addebito da parte del fornitore.

La novità è stata introdotta dal D. Lgs n. 24 del 11 febbraio 2016. Si tratta di una misura temporanea, che dovrebbe trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, come previsto dall’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce.

Le modifiche di maggiore impatto che il D. Lgs n. 24/2016 ha apportato all’art. 17 del dpr n. 633/72 scaturiscono dalla sostituzione della lettera c) del 6° comma, che menzionava le cessioni di “personal computer e dei loro componenti e accessori”.

Nella lettera c) sono stati inclusi anche “console da gioco, tablet pc e laptop”, di modo che il meccanismo speciale risulta esteso alle cessioni di tali beni, anch’essi elencati nell’art. 199-bis della direttiva. L’estensione, come stabilito dall’art. 2 del D. Lgs n. 24/2016, ha effetto per le cessioni effettuate a partire dal 2 maggio 2016. Tutte le cessioni “b2b” poste in essere dalla predetta data dovrebbero ricadere nel meccanismo speciale, alla sola condizione che l’acquirente sia un soggetto passivo (anche estero) che effettua l’acquisto in tale veste.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, in via interpretativa, dovrebbe limitare l’applicazione del meccanismo speciale soltanto alle cessioni effettuate nelle fasi commerciali precedenti la vendita al dettaglio. Del resto, una soluzione del genere, auspicabile al fine di evitare eccessive complicazioni amministrative e contabili, è stata già adottata dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 59/2010 in relazione alle cessioni di telefoni cellulari.

Data l’imminenza del termine, viene, quindi, ritenuto possibile un intervento dell’Agenzia delle entrate già in settimana.

Come previsto dalla legge di Stabilità 2016 il Canone Rai, a partire da quest’anno, sarà versato direttamente nella bolletta inerente l’utenza elettrica. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello tramite il quale è possibile effettuare l’autodichiarazione della mancanza dei requisiti per effettuare suddetta operazione.

Per l’utilizzo del modello sono previste le seguenti casistiche:

1) il contribuente non possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazione per cui risulta essere il soggetto titolare dell’utenza elettrica;

2) il contribuente non detiene un’ulteriore televisione in aggiunta a quella per la quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;

3) la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente, diverso dal dichiarante, del medesimo nucleo familiare anagrafico che di conseguenza già versa la tassa sulla tv;

4) quando vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva antecedente, quindi ad esempio, quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione della tv, l’utente nel corso dell’anno acquista un televisore, questa dichiarazione va presentata.

La legge definisce apparecchio televisivo, una televisione atta a ricevere il digitale terrestre o il segnale satellitare. Un pc o un altro monitor non fanno scattare l’obbligo del pagamento del canone solo nel caso in cui non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare.

IL MODELLO

Il modello di autocertificazione è composto da una sezione per l’inserimento dei dati anagrafici e da una sezione contenente la dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell’apparecchio tv; in questa seconda parte, il contribuente, è tenuto a compilare il quadro A o il quadro B del modello in base alla diversa tipologia dichiarativa.

 

Quadro A

Dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni nelle quali il dichiarante è titolare di un utenza elettrica.

 

Quadro B

Sezione riservata ai contribuenti possessori di un apparecchio televisivo il cui canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica.

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE

La presentazione della dichiarazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

1) per posta via raccomandata (Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino) entro il 30 aprile;

2) tramite modalità telematica sfruttando l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate mediante le credenziali Fisconline o Entratel entro il 10 maggio;

3) mediante intermediario entro il 30 aprile;

Se si presenta il modello in ritardo, la dichiarazione non verrà considerata valida e scatterà l’obbligo di effettuare il versamento del canone Rai a carico del contribuente (se entro il 30 giugno ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre).

Dal 2017 la dichiarazione sostitutiva andrà presentata dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio.

Il contribuente che attiva nel corso dell’anno una nuova utenza elettrica, è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese consecutivo a quello in cui viene attivata la fornitura.

 

MODELLO

ISTRUZIONI

 

Dal 1° gennaio 2016, in seguito a quanto previsto dalla legge di Stabilità, chi in passato ha acquistato una prima casa usufruendo delle agevolazioni previste e decide ora di comprare un nuovo immobile senza prima vendere il precedente può farlo sfruttando ancora una volta i benefici fiscali. C’è solo una condizione: l’abitazione acquistata in precedenza deve essere alienata entro un anno dalla data dell’atto. Idealista news ha parlato con Annarita Lomonaco, dell’Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato, che ha illustrato la norma punto per punto.

La legge di Stabilità 2016 ha facilitato l’applicazione dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa. In che modo ha reso più semplice usufruire delle agevolazioni?

Fino al 31 dicembre 2015 chi voleva acquistare una prima casa avendone in passato acquistata un’altra con le agevolazioni previste doveva necessariamente prima vendere o alienare l’abitazione in questione e solo successivamente poteva acquistare il nuovo immobile usufruendo del beneficio.

Con un mercato immobiliare un po’ in difficoltà, soprattutto negli ultimi anni, non sempre questa sequenza temporale poteva realizzarsi. Il legislatore ha preso atto di tale difficoltà e ha dato vita a una norma che dal 1° gennaio 2016 consente di acquistare la prima casa, quindi una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l’anno successivo. Sostanzialmente, il legislatore ha dato al contribuente che vuole cambiare la propria abitazione un anno di tempo rispetto a un nuovo acquisto.

 

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Regalare i propri beni a un familiare stretto, dopo aver ricevuto la notifica di un accertamento fiscale, è considerata sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 36378 del 9 settembre 2015, che deve ritenersi legittimo il provvedimento di sequestro preventivo disposto sui beni donati dall’indagato alla propria figlia – nella specie, soggetto estraneo alle indagini – quando l’atto di liberalità è avvenuto dopo la notifica dell’accertamento fiscale.
E non solo: la presenza di molti altri beni nel patrimonio del contribuente e la possibilità della revocatoria non fanno venir meno la punibilità.

Vicenda processuale
La vicenda riguarda il rigetto della richiesta di revoca, avanzata dalla figlia non indagata del contribuente al tribunale del riesame, del decreto di sequestro preventivo per equivalente di un magazzino e della quota di un terzo di un negozio che aveva ricevuto in donazione dal padre, assoggettato a controllo dall’Amministrazione finanziaria, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000.
Nell’opposizione in Cassazione, l’interessata sostiene che il tribunale si sia limitato a postulare la sussistenza del fumus del reato, con ripetizione pedissequa del provvedimento di sequestro, senza dare alcuna risposta alle doglianze difensive.
Inoltre, secondo i contribuenti, l’indagato era proprietario di molti altri beni che sarebbero potuti servire come garanzia del Fisco e, a ogni modo, l’Erario avrebbe potuto avvalersi della revocatoria, che non richiede la prova della consapevolezza da parte del terzo.

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