Snc in liquidazione: cancellazione non equivale a dire estinzione

Legittima la notifica dell’accertamento a chi rappresenta la società, permanendo in capo a costui, per i rapporti non definiti, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale

La pronuncia 27189/2014 della Corte di cassazione pare porsi in contrasto con la sua più recente giurisprudenza, in quanto, con la sentenza 6 giugno 2012, n. 9110, si era affermato che dopo la cancellazione dal registro delle imprese – anche – di una società di persone, sono venuti meno il soggetto giuridico societario e la legittimazione (sostanziale e processuale) dei suoi organi rappresentativi, ossia i suoi amministratori o i liquidatori se nominati.
Da ciò viene desunto l’effetto dell’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della società, perché la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, pur in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, si è trasmessa automaticamente ai soci, poiché l’estinzione ha determinato la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione.

Vai all’articolo ->>

Ai soggetti che non hanno dipendenti, spetta invece un credito d’imposta, in misura pari al 10% del tributo regionale dichiarato, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Integrale deducibilità, dal 2015, dei costi sostenuti per il personale impiegato a tempo indeterminato; credito d’imposta a favore di chi non ha lavoratori dipendenti; ripristino, per il 2014, delle aliquote applicate l’anno precedente.
Queste le novità per i soggetti Irap, contenute nella Stabilità 2015 (articolo 1, commi 20-25, legge 190/2014).

Dunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (vale a dire, dal 2015, per i contribuenti “solari”, cioè con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è integralmente deducibile dall’Irap il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le deduzioni applicate ai sensi dell’articolo 11 del Dlgs 446/1997, commi 1, lettera a (contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; deduzione forfetaria e contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato; spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci), 4-bis.1 (deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro) e 4-quater (deduzione per l’incremento della base occupazionale).
In pratica, se la somma delle deduzioni già spettanti risulta inferiore al costo del lavoro, compete un’ulteriore deduzione a copertura dell’intero onere sostenuto.

Vai all’articolo –>>

Con una circolare la motorizzazione precisa gli obblighi per le aziende.

Premessa – Per le aziende l’obbligo ex art. 94 c. 4-bis D.Lgs.285/92 di registrare alla Motorizzazione civile e annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto diverso dall’intestatario che dispone del veicolo per più di 30 giorni non scatterà se l’auto aziendale è in uso come fringe benefit o come mezzo di servizio (anche solo parzialmente). Questo è quanto chiarito dalla circolare prot. n. 23743, emanata dalla direzione generale della Motorizzazione (divisione 5) lunedì 27 ottobre.

Obbligo – Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

Vai all’articolo ->>

Spese per incrementi patrimoniali, due autoveicoli e un bene immobile destinato ad abitazione principale: questi gli elementi alla base dell’accertamento sintetico.

Per il contribuente chiamato a vincere la presunzione di maggior reddito, non è sufficiente allegare la residenza anagrafica nello stesso fabbricato del padre, essendo necessario provare non solo l’effettiva convivenza ma, altresì, la disponibilità del genitore a coprire tutti i costi.
È quanto emerge dalla sentenza n. 13819 del 18 giugno 2014 della Corte di cassazione.

Vai all’articolo ->>

Contabilità e registrazioni digitali hanno validità limitata. In caso di verifiche, solo la stampa fa fede. Se c’è eccedenza d’imposta, possibile, però, chiedere il rimborso.

La Cassazione, con la sentenza n. 3107 del 12 febbraio 2014, ha chiarito che, ai fini della detraibilità dell’Iva, non è sufficiente la registrazione delle fatture, seppur correttamente numerate, all’interno del computer aziendale, ma devono essere stampabili in qualsiasi momento in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il fatto
A seguito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società marchigiana, è emersa l’irregolare tenuta delle scritture contabili, per omessa fatturazione di somme relative all’attività svolta dall’azienda e per indebita detrazione Iva sugli acquisti, da cui, successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento, chiedendo anche il pagamento di sanzioni e interessi.

 

Vai all’articolo ->>

 

Dopo un’attesa durata anni è stata finalmente pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico una circolare con cui viene chiarita la questione del contratto di ‘affitto di poltrona’ e ‘di cabina’ per le attività di acconciatore ed estetista.
Affitto di poltrona e di cabina – I parrucchieri e gli estetisti potranno, d’ora in poi, affittare ad altri professionisti spazi interni dei loro negozi. Il Ministero dello Sviluppo Economico infatti ha adottato una circolare (n.16361 del 31 gennaio 2014) con cui viene chiarita la questione del contratto di affitto di poltrona e di cabina per le attività di acconciatore ed estetista. In base alla normativa nazionale l’ipotesi di “affitto di poltrona” o “affitto di cabina” è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico, concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.

Soggetti non imprenditori – Relativamente all’attività di acconciatore, la legge ammette anche la possibilità di prestazione dell’attività da parte di soggetti non imprenditori, purché possiedano i requisiti professionali. Quindi gli esercenti di attività di acconciatore o di estetista, possono adesso consentire l’utilizzo dei propri spazi sia ad acconciatori che ad estetisti. L’ unica condizione posta dalla normativa nazionale è che siano in possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della professione.

Incentivata l’iniziativa privata – Da oggi chi avrà nel proprio salone di bellezza uno spazio poco utilizzato, potrà affittare la poltrona migliorando così la redditività della propria impresa e garantendo maggiori servizi. In particolare i giovani acconciatori ed estetisti che non dispongono di propri locali adeguati, potranno comunque avviare la loro attività. Questa possibilità inoltre non lede i diritti dei consumatori, e non abbassa la qualità e la sicurezza del servizio, visto che i nuovi affitti dovranno comunque rispettare le norme vigenti. La circolare dello Sviluppo Economico, vuole essere, in un periodo di difficoltà economica, un contributo al rilancio dell’iniziativa imprenditoriale.

 

Vai all’articolo ->>

Premessa – L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali, imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000 comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Dato che la compensazione può essere effettuata a partire dal 1° gennaio rimangono dubbi circa l’obbligo di presentare la dichiarazione del redditi (munita di visto) prima della compensazione.

Legge di stabilità – La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la compensazione dei crediti IVA.

Visto – In particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità 2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires), per le relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto in materia di Iva, subordinando cioè l’utilizzo in compensazione del credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente: a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

 

Vai all’articolo ->>

Ancora novità in materia di trasfertismo: con la sentenza n. 22796 del 7 ottobre 2013 la Corte di Cassazione delinea una nuova figura di lavoratore trasfertista guardando alle modalità di esercizio della prestazione lavorativa e non alla volontà manifestata dalle parti nella definizione delle modalità di espletamento del rapporto di lavoro liberamente instaurato.

Fino ad oggi, le caratteristiche principali del trasfertista erano individuate dalla circolare 326/E del dicembre 1997 nella mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, nello svolgimento di una attività lavorativa che richiedeva la continua mobilità e nella corresponsione di indennità o maggiorazioni di retribuzione in misura fissa senza considerare se il dipendente si era effettivamente recato in trasferta né il luogo della stessa.

Già con la sentenza 396 del 13 gennaio 2012 la Corte considerava trasfertisti anche tutti i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento di attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi anche se le indennità non venivano corrisposte con carattere di continuità ovvero nei giorni di assenza (per ferie, malattia,…).

 

Vai all’articolo ->>

Questa decisione, presa di comune accordo tra proprietà e collaboratori, vuole essere un segnale di disagio.
Pretendiamo rispetto per il nostro lavoro da parte delle Istituzioni: l’incessante susseguirsi di circolari, comunicati stampa, decreti legge, ecc. ha creato, e continua a creare, un clima di notevole confusione ed incertezza che rende sempre più difficoltoso svolgere il nostro lavoro e tutto ciò ha conseguenze sulla qualità dei servizi erogati ai nostri Clienti.
Il nostro non sarà un gesto eclatante e non lo vuole essere: vogliamo solo far sapere che non siamo soggetti “passivi” di un sistema che non ha rispetto del nostro lavoro e dei nostri Clienti.

Le indagini presso gli istituti di credito possono riguardare anche i conti di soci, amministratori o procuratori generali, non solo quelli formalmente intestati all’azienda.

In caso di indagine finanziaria condotta nei confronti di una società, è legittimo utilizzare i dati desunti dai rapporti finanziari intestati a persone fisiche a essa collegate, quali soci, amministratori o procuratori speciali, quando l’Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o la sostanziale riferibilità alla società dei conti o di alcuni loro singoli dati: in tal caso, incombe sul contribuente l’onere di provare l’estraneità delle operazioni contestate alla propria attività d’impresa.
Questi i principi desumibili dalla sentenza 25474 del 13 novembre della Corte di cassazione.

 

Vai all’articolo ->>